La tutela riconosciuta alla società revisionata è «minima» ma non manifestamente irragionevole
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 115, depositata ieri, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 15 comma 3 del DLgs. 39/2010 – rispetto agli artt. 3 comma 1 e 24 comma 1 Cost. (principi di uguaglianza e di tutela del danneggiato) – nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione dell’azione di responsabilità del revisore decorra dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.
A sollevare tali dubbi è stato il Tribunale di Milano nell’ordinanza 6 settembre 2023.
Questo giudice, quanto al profilo dell’uguaglianza, ha osservato come il citato articolo, senza alcuna giustificazione si differenzi dalle norme previste per i diritti risarcitori dei danneggiati da inadempimenti o illeciti di amministratori e sindaci, dove il termine di prescrizione decorre dal momento della conoscenza del danno, escludendosi il computo a fini prescrizionali di un periodo di tempo in cui il diritto risarcitorio non è ancora sorto in capo ai danneggiati o comunque non è loro imputabile alcuna inerzia.
Quanto alla tutela del danneggiato, invece, ha sottolineato come si concretizzi una contraddizione in termini: il termine prescrizionale decorre anche quando il danneggiato non è ancora titolare del diritto risarcitorio (perché il diritto non è ancora sorto) o quando non può essere solerte nell’esercizio di quel diritto (perché non può essere a conoscenza del danno che ha subìto).
La Consulta – premesso che, in base all’art. 15 comma 1 del DLgs. 39/2010, i revisori rispondono dei danni cagionati dal loro inadempimento alla società e di quelli procurati in modo diretto a soci o terzi (responsabilità cui corrisponde un unico termine di prescrizione) – contesta il presupposto interpretativo da cui parte il Tribunale di Milano, ovvero che, alla luce delle prescrizioni generali di cui all’art. 2935 c.c., il dies a quo delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci si identificherebbe con la conoscibilità o con la conoscenza del danno.
Di conseguenza, la disciplina della decorrenza della prescrizione per le azioni di responsabilità del revisore trova nelle norme dettate per le corrispondenti azioni di responsabilità di amministratori e sindaci un termine di comparazione precario e inadeguato a uno scrutinio incentrato sulla irragionevole disparità di trattamento.
Ciò detto, si osserva come il legislatore abbia un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la decorrenza della prescrizione e come, nel caso delle azioni risarcitorie, debba contemperare l’interesse del danneggiato a far valere il proprio diritto al risarcimento (che spinge verso un dies a quo correlato alla possibilità “di fatto” di far valere il diritto) con le esigenze di certezza del diritto e di tutela dell’interesse del danneggiante a non doversi difendere da richieste di danni avanzate a distanza di molto tempo (che spinge verso un dies a quo oggettivo e certo).