Novità in arrivo per effetto del DLgs. correttivo

Di Alberto GIRINELLI e Paola RIVETTI

A partire da quest’anno i contribuenti che applicano gli ISA dovranno considerare sia gli ordinari adempimenti connessi all’applicazione degli indici medesimi, sia le incombenze legate al concordato preventivo biennale; il nuovo istituto richiede infatti un ulteriore sforzo, oltre a quelli già impiegati per la redazione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA, anche per valutarne la convenienza nel caso specifico.

Se, da un lato, la proposta di concordato viene calcolata utilizzando dati in parte già in possesso dell’Amministrazione finanziaria o dati che sarebbero in ogni caso stati comunicati attraverso i modelli REDDITI, dall’altro lato viene lasciata al contribuente la determinazione di un valore fondamentale, costituito dal reddito rilevante ai fini del concordato preventivo biennale, da indicare nel rigo P04 del quadro P allegato al modello ISA 2024.
Tale reddito costituisce infatti la base di partenza su cui poi verranno calcolati quelli relativi al 2024 e al 2025, in caso di adesione al nuovo istituto.

L’importo in questione può non essere automaticamente importabile dal modello REDDITI 2024, essendo necessario operare alcune variazioni rispetto al reddito d’impresa o di lavoro autonomo relativo al 2023 e indicato nei quadri reddituali della dichiarazione.
Secondo quanto previsto dalle istruzioni alla compilazione del quadro P, infatti, il reddito che emerge dai citati quadri deve essere depurato:
– per quanto riguarda il reddito d’impresa, dalle plusvalenze realizzate di cui agli artt. 5886 e 87 del TUIR, dalle sopravvenienze attive di cui all’art. 88 del TUIR, dalle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’art. 101 del TUIR, dai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, o a un GEIE, ovvero in società ed enti di cui all’art. 73 comma 1 del TUIR;
– per quanto riguarda il reddito di lavoro autonomo, dalle plusvalenze e dalle minusvalenze di cui all’art. 54 commi 1-bis e 1-bis.1 del TUIR e dai redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del TUIR.

La corretta individuazione del reddito da indicare nel rigo P04 risulta quindi di fondamentale importanza, tenuto conto che eventuali errori potrebbero portare alla determinazione di un reddito concordato non conforme.
A tal fine, Assosoftware, in accordo con l’Agenzia delle Entrate, aveva proposto alcune soluzioni per individuare correttamente il reddito in esame (si veda “Reddito ai fini del concordato preventivo biennale da individuare con attenzione” dell’8 maggio 2024); in particolare, il relativo comunicato stampa identificava, a seconda della tipologia di reddito dichiarato, i campi da cui estrarre gli importi necessari per operare le citate rettifiche, ove possibile. In linea generale, il reddito rilevante ai fini del concordato può infatti essere determinato utilizzando dati analiticamente presenti in dichiarazione, o combinando tali dati con gli ulteriori dati presenti nelle scritture contabili, oppure utilizzando esclusivamente i dati contabili.