Il decreto contiene novità sul trattamento dei crediti tributari e contributivi

Di Antonio NICOTRA e Marco PEZZETTA

Il decreto correttivo ter del Codice della crisi, di cui al DLgs. 14/2019, in attuazione della L. 20/2019 e della L. 53/2021, stando all’ultima bozza circolata contiene diverse novità sul trattamento dei crediti tributari e contributivi.

Guardando al concordato, si registra la riscrittura dell’art. 88: è stabilito nel nuovo testo che, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi della predetta norma, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali – ma non si fa menzione espressa, a differenza delle precedenti bozze, degli enti territoriali – nonché dei contributi e premi amministrati dagli enti previdenziali e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione giudiziale, avuto riguardo al valore attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente.

È previsto, invece, che “Fermo restando per il concordato in continuità aziendale il rispetto dell’articolo 84, commi 6 e 7”, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori con un grado di privilegio inferiore o che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto alle agenzie e agli enti titolari dei crediti erariali. Se i crediti pubblici hanno natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei chirografari con riferimento ai quali è previsto il trattamento più favorevole.

L’attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto, nel concordato liquidatorio, la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale, mentre, nel concordato in continuità aziendale, il trattamento riservato deve essere non deteriore (cioè migliore o uguale) della liquidazione giudiziale.
Si prevede espressamente che la fattispecie della “mancata adesione” delle pubbliche amministrazioni alla proposta di transazione include anche il voto contrario e non solo l’assenza di pronunciamento.

Il cram down è disciplinato dal comma 3 (il comma 2-bis è eliminato), nel senso che, nel concordato liquidatorio, il tribunale omologa il concordato anche in mancanza di adesione da parte del creditore pubblico, quando essa è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali ex art. 109 comma 1 e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento per il creditore pubblico è conveniente rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale.