La possibilità di accertamento con adesione rimane però invariata

Di Alfio CISSELLO

L’art. 7-bis del DL 39/2024 conv. L. 67/2024 contiene una norma di interpretazione autentica dell’art. 6-bis della L. 212/2000 in base alla quale il contraddittorio preventivo non opera, tra l’altro, per gli avvisi di recupero di crediti di imposta inesistenti indebitamente compensati.

Tralasciando ogni sorta di critica sull’opportunità di una siffatta previsione, rammentiamo che vi rientrano i recuperi di qualsiasi credito da indicare nel quadro RU del modello REDDITI (primo fra tutti il bonus ricerca e sviluppo) nonché i crediti di imposta derivanti dall’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in tema di detrazioni edilizie (ad esempio il superbonus, vedasi l’art. 121 del DL 34/2020).

Ciò, per forza di cose, darà luogo a un certo contenzioso posto che l’esclusione da contraddittorio è connessa alla qualificazione del credito come inesistente a opera dell’Agenzia delle Entrate, qualificazione che ben può essere contestata dal contribuente.
Laddove il giudice ritenga il credito non spettante (e non inesistente) l’avviso di recupero sarà per forza di cose annullabile ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000.

Gli operatori del settore ben sanno quanto può essere labile il confine tra inesistenza e non spettanza del credito, e ciò, magari in misura minore, è destinato a perdurare anche quando entrerà in vigore la riforma delle sanzioni. Il DLgs. di riforma delle sanzioni (in procinto di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) contiene sì una definizione di credito inesistente, ma si tratta di definizione che, per quanto possa ritenersi maggiormente puntuale rispetto a quella attuale, non risolverà di certo la questione visto il carattere praticamente infinito della casistica suscettibile di verificarsi nella prassi.

Una soluzione, a questo punto, maggiormente coerente con la certezza del diritto sarebbe stata quella di escludere dal contraddittorio preventivo tutti gli avvisi di recupero del credito. Naturalmente, si sarebbe trattato di soluzione, così come quella adottata dall’art. 7-bis del DL 39/2024 conv. L. 67/2024, in palese contrasto sia con i criteri della L. 111/2023 (delega per la riforma fiscale) sia con il monito al legislatore derivante dalla sentenza della Consulta del 21 marzo 2023 n. 47.

Ferma la necessità di attendere una eventuale pronuncia della Corte Costituzionale, appare davvero evidente come un ambito nel quale il contraddittorio può essere proficuo è proprio quello dei crediti di imposta derivanti dalla legislazione speciale.
L’esclusione dal contraddittorio preventivo degli avvisi di recupero dei crediti inesistenti si riflette anche sulla procedura di accertamento con adesione.