Attenzione anche al termine per la pronuncia del lodo

Di Patrizia MARCHETTI

La Cassazione, nell’ordinanza n. 13884/2024, ha stabilito che, per definire se l’arbitrato sia rituale o irrituale, occorre fare riferimento sia al contenuto della clausola statutaria, sia alle modalità di svolgimento dell’arbitrato e al comportamento tenuto dalle parti nel procedimento arbitrale.

Nel caso di specie, la clausola arbitrale prevedeva: “tutte le controversie sorte tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal presidente del tribunale competente … L’arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro 90 giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell’arbitrato”.

Nelle motivazioni, la Cassazione si è soffermata sulle differenze tra arbitrato rituale e irrituale, sulla conseguente diversa tipologia di decisione conferita all’arbitro e sul regime delle impugnazioni, che meritano ciascuna un approfondimento.
Essendo la clausola compromissoria statutaria la fonte del procedimento arbitrale, è fondamentale che sia formulata in modo corretto e che non dia adito ad incertezze e difficoltà applicative e/o interpretative.

In primis, si ritiene utile fare alcune osservazioni con riguardo al termine per la pronuncia del lodo previsto dalla clausola statutaria. Un termine troppo breve, decorrente dalla nomina dell’arbitro anziché dalla sua accettazione, genera una serie di criticità. Da un lato, il mancato rispetto del termine è fonte di responsabilità per l’arbitro ex art. 813-ter c.p.c., il che potrebbe dissuaderlo dall’accettare l’incarico, dall’altro, l’arbitrato è un procedimento nel corso del quale si rende necessario lo scambio di memorie difensive che necessitano di tempistiche adeguate per il rispetto del principio del contraddittorio. Ancorché il codice di procedura civile, all’art. 820 comma 1, preveda che le parti possano fissare nella clausola un termine per la pronuncia del lodo, in mancanza di tale indicazione trova applicazione il comma 2, secondo il quale il lodo deve essere pronunciato entro 240 giorni dall’accettazione della nomina.

In secondo luogo, con riferimento alle diverse tipologie di arbitrato, rituale e irrituale, si rende opportuno sfatare la narrazione dell’arbitrato irrituale quale procedimento meno formale. Sia l’arbitrato rituale che quello irrituale danno luogo ad un procedimento pressoché analogo quanto a formalità. La vera differenza tra i due arbitrati consiste nella efficacia del lodo. Nell’arbitrato irrituale, disciplinato dall’art. 808-ter c.p.c., il lodo ha valore meramente contrattuale, mentre nell’arbitrato rituale il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dalla autorità giudiziaria, ex art. 824-bis c.p.c.