Lo schema di DLgs. potrebbe limitare, nel concordato in continuità, la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali pendenti

Di Antonio NICOTRA

L’attuale impianto del Codice della Crisi (di cui al DLgs. 14/2019) potrebbe subire diverse modifiche ad opera del decreto c.d. “correttivo ter”.
Stando alla bozza sinora circolata, con specifico riferimento alla materia del concordato preventivo, potrebbe essere oggetto di intervento l’intera Sezione III del Capo III del Titolo IV DLgs. 14/2019 (artt. 94 ss.), già a partire dalla rubrica della stessa, recante gli “Effetti del concordato preventivo”.

Venendo alle modifiche sostanziali che potrebbero essere apportate alle disposizioni della presente Sezione, si osserva anzitutto la potenziale sostituzione della rubrica dell’art. 94, in “Amministrazione dei beni durante la procedura di concordato preventivo e alienazioni”. In particolare, potrebbe inserirsi un nuovo comma 6-bis (il cui contenuto era riprodotto all’interno del comma 9 dell’art. 84, abrogato in base agli interventi di cui si discute), in forza del quale “quando il piano prevede l’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l’affitto o il trasferimento in suo favore dell’azienda o di uno o più rami d’azienda, si applica l’articolo 91” (sulle regole relative all’acquisizione di offerte concorrenti).
Il citato comma di nuova introduzione, in base alla bozza di Relazione illustrativa, avrebbe la funzione di richiamare quei meccanismi generalmente in grado di garantire la trasparenza, la competitività e l’efficienza delle vendite concordatarie.

In attuazione della direttiva Insolvency (direttiva Ue 1023/2019), lo schema di decreto potrebbe poi limitare, nel concordato in continuità, la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali pendenti in ragione dell’accesso, da parte del debitore, alla procedura di ristrutturazione o, per i contratti essenziali e in caso di concessione di misure protettive, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori. Alla luce di ciò, potrebbe quindi essere integrata la formulazione  del comma 1 dell’art. 94-bis, prevedendosi che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità, o dell’emissione del decreto di apertura di cui all’art. 47, “oppure della richiesta” o della concessione delle misure protettive o cautelari. L’inciso permetterebbe di anticipare la tutela del debitore rispetto ai contratti pendenti al momento della richiesta di misure protettive o cautelari. In tal modo, il debitore potrà confidare nel mantenimento dei contratti in essere sin dall’assunzione di iniziative di protezione del patrimonio.

Rispetto alla domanda di accesso al concordato di cui all’art. 96 del DLgs. 14/2019, la norma potrebbe richiamare l’applicazione, con riferimento alla data di presentazione dell’istanza “unitamente alla proposta, al piano e alla documentazione prevista dall’art. 39 comma 3”, le disposizioni degli artt. 145, nonché dagli artt. 153 a 162 del DLgs. 14/2019.