L’omesso versamento delle imposte è fuori dalla business judgement rule

Di Maurizio MEOLI

L’ordinanza n. 8069/2024 della Cassazione ha ribadito che la nuova disciplina sulla determinazione del danno da illecita prosecuzione dell’attività sociale si applica anche ai processi in corso e ha precisato che la c.d. “business judgement rule” non ha nulla a che vedere con l’omesso versamento delle imposte.

Quanto al primo profilo, la Suprema Corte evidenzia come, al fine di costituire parametri per la liquidazione equitativa del danno da mala gestio degli amministratori – quando esso, pur essendo certo, sia di impossibile o difficile specifica determinazione in ragione delle peculiari vicende attinenti alla vita societaria – sono stati elaborati dalla giurisprudenza e dalla dottrina i criteri del “deficit fallimentare” e dei “netti patrimoniali”.
A questi criteri è stata riconosciuta valenza normativa con l’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., ad opera dell’art. 378 comma 2 del DLgs. 14/2019.

Infatti, si è stabilito che il danno risarcibile, quando sia accertata la responsabilità degli amministratori ed essi abbiano illegittimamente continuato la normale gestione sociale, si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura, e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione.

Ma si ammette anche il secondo criterio quando si sia aperta una procedura concorsuale e manchino le scritture contabili o, a causa della loro irregolare tenuta o per altre ragioni, i netti patrimoniali non possano essere determinati.
In entrambi i casi, comunque, si tratta di una valutazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Questa disciplina, afferma la decisione in commento, non interviene sulla condotta inadempiente dell’amministratore o sul diritto al risarcimento del danno cagionato, ma codifica il meccanismo di liquidazione equitativa del pregiudizio seguendo le ricordate soluzioni interpretative.

Sono, in pratica, indicati i metodi da utilizzare ai fini risarcitori; e tale indicazione è rivolta al giudice, il quale, ove sia dedotta (e provata) la fattispecie di responsabilità, deve utilizzare, secondo l’art. 2486 comma 3 c.c., il criterio dei “netti patrimoniali” onde liquidare il danno, a meno che in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso del criterio del deficit fallimentare.