La società beneficiaria deve iscrivere le attività e le passività in base ai valori attuali risultanti dalla perizia di stima

Di Alessandro COTTO e Carlotta SGATTONI

Nell’ambito dell’imposizione sui redditi, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, il regime di neutralità fiscale che assiste le operazioni straordinarie, quali trasformazioni (art. 170 del TUIR), fusioni (art. 172 del TUIR) e scissioni (art. 173 del TUIR), è basato sul presupposto che le società coinvolte nelle suddette operazioni producano reddito d’impresa derivante dall’esercizio di imprese commerciali. Il principio di neutralità fiscale implica, infatti, un sistema di rilevazione dei valori che è tipico della tassazione dell’imponibile fiscale in base al bilancio e che è proprio delle società che svolgono attività commerciale (si veda, da ultimo, la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 15 dicembre 2021 n. 811).

Si tratta di un’interpretazione generalmente condivisa dalla dottrina, che nega l’applicazione della neutralità nelle ipotesi in cui l’operazione straordinaria determini il passaggio di beni dalla “sfera impresa” alla “sfera non impresa” o viceversa.

Muovendo da tali premesse, l’Agenzia delle Entrate ha da sempre escluso l’applicazione del regime di neutralità fiscale alle operazioni straordinarie che coinvolgono società semplici. Con particolare riferimento all’operazione di scissione, l’Agenzia delle Entrate ha escluso dal perimetro applicativo dell’art. 173 del TUIR:
– la scissione di una società semplice a favore di un’altra società semplice;
– la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice.

Nel primo caso, l’operazione non costituisce comunque una fattispecie realizzativa da assoggettare a imposizione, stante l’impossibilità di ricondurre la scissione tra società semplici a una delle ipotesi contemplate dall’art. 67 del TUIR (cfr. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 30 aprile 2021 n. 309).

Nel secondo caso, invece, la scissione di una società commerciale a favore di una società semplice, interessando società non soggette al medesimo regime fiscale, implica una estromissione dei beni d’impresa dal regime tipico delle società commerciali, con la conseguenza che devono trovare applicazione le norme in materia di “destinazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa” (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009 n. 150).

Relativamente al caso opposto di scissione di società semplice a favore di una società commerciale, si ritiene, invece, applicabile quanto previsto dall’art. 171 comma 2 del TUIR per il caso di trasformazione eterogenea da ente non commerciale a società commerciale. In sostanza, il patrimonio della società scissa che entra nella “sfera impresa” si considera conferito nella società commerciale.

Tale soluzione interpretativa si pone in linea con quella adottata dalla DRE Piemonte con l’interpello 20 luglio 2007 n. 46754 nel caso di trasformazione di una società semplice in una società di capitali.
Trovando applicazione l’art. 171 comma 2 del TUIR, si deve quindi ritenere che la scissione di una società semplice a favore di una società di capitali determini il realizzo di plusvalenze in capo alla scissa, da calcolare sulla base del valore normale ex art. 9 del TUIR, se in capo ai singoli cespiti si verifica uno dei presupposti di tassazione previsti dall’art. 67 del TUIR.

L’ulteriore effetto fiscale è ravvisabile nel riconoscimento fiscale dei valori a cui la società di capitali beneficiaria della scissione ha iscritto in bilancio i beni compresi nel patrimonio scisso, al pari di quanto affermato per le ipotesi di trasformazione eterogenea (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2007 n. 313).