Rileva il momento in cui il danno si è verificato

Di Monica VALINOTTI

Il Tribunale di Venezia, nella sentenza del 28 febbraio 2024, ha avuto modo di pronunciarsi in materia di azioni sociali di responsabilità promosse nei confronti dei sindaci di srl e, in particolare, con riguardo al momento di decorrenza del termine, quinquennale, di prescrizione.

Nel caso di specie, chi agiva in giudizio era il curatore fallimentare di una srl, che, ai sensi dell’art. 146 del RD 267/42, aveva esercitato l’azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci della fallita.
Il Tribunale evidenzia, in primo luogo, come, nel caso dell’azione sociale di responsabilità, l’art. 2407 terzo comma c.c. preveda che all’azione promossa nei confronti dei sindaci si applichi, tra l’altro, l’art. 2393 c.c., il cui quarto comma dispone che la medesima azione, se proposta contro gli amministratori, debba essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica.

Alla domanda se tale disposizione possa applicarsi anche nel caso dell’azione sociale di responsabilità promossa nei confronti dei sindaci della società, il Tribunale di Venezia risponde negativamente.
Le disposizioni in materia di responsabilità degli amministratori, tra cui l’art. 2393 c.c., infatti, sono applicabili alla responsabilità dei sindaci solo “in quanto compatibili” e, secondo la sentenza in commento, la norma che fa decorrere la prescrizione dal momento di cessazione dell’amministratore dalla carica non è compatibile con la responsabilità dei sindaci.

Tale norma, infatti, si giustifica per il fatto che l’art. 2941 n. 7 c.c. prevede che, con riguardo alle azioni di responsabilità, la prescrizione resti sospesa tra le persone giuridiche e i loro amministratori finché essi sono in carica.
Quest’ultima disposizione, peraltro, trova la sua ratio nel fatto che:
– la permanenza in carica degli amministratori rende più difficoltoso, per la società, acquisire la piena conoscenza dell’operato degli stessi e, di conseguenza, valutare se essi si siano resi inadempienti ai loro obblighi in misura tale da giustificare un’azione di responsabilità;
– nell’esercizio dell’azione sociale di responsabilità da parte della società vi sarebbe una sorta di identità tra attore e convenuto, atteso che l’amministratore della società dovrebbe essere contemporaneamente sia colui che agisce in giudizio, in rappresentanza dell’ente, sia colui che si difende, in qualità di convenuto.

Laddove, invece, l’azione sociale di responsabilità sia esercitata nei confronti dei sindaci, tali esigenze non sussistono, in quanto la società può avere immediata contezza degli inadempimenti dei sindaci stessi e, in una eventuale azione, potrebbe agire nei loro confronti senza sovrapposizioni di ruolo.
Non è, quindi, ipotizzabile un’applicazione analogica dell’art. 2941 n. 7 c.c. per mancanza del presupposto dell’eadem ratio, né risulta applicabile l’art. 2393 comma 4 c.c.

Ne consegue che, in caso di azione sociale di responsabilità nei confronti dei sindaci, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione coincide, secondo le regole generali, con il momento in cui si è verificato il danno alla società.
La sentenza in commento segue l’orientamento giurisprudenziale che appare prevalente, pur non essendo moltissime le pronunce che si sono occupate della questione. Tra le più recenti, si ricorda l’ordinanza n. 23052/2023, in cui la Corte di Cassazione ha espressamente sancito l’inapplicabilità dell’art. 2941 n. 7 c.c. a sindaci e direttori generali, trattandosi di previsione normativa di carattere eccezionale e tassativo (cfr. anche Trib. Milano 6 settembre 2023 e Trib. Lecce 9 dicembre 2011).