Maggiore flessibilità per le piccole imprese sulla soglia di punibilità per il mancato versamento di contributi e premi

Di Maria Francesca ARTUSI

L’art. 37 della L. 689/1981 prevede uno specifico illecito penale per il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero.

La condotta è punibile – con la reclusione fino a due anni – solo quando comporta l’omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra 2.582,28 euro mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti. Proprio su questa duplice soglia di punibilità si interroga la Cassazione nella sentenza n. 20835 depositata ieri dalla Terza sezione penale.

Nel caso in esame, l’amministratore unico di una srl aveva omesso, attraverso l’omessa presentazione delle denunce obbligatorie, il versamento dei contributi mensili per un ammontare pari a 5.404,98 euro in una mensilità e 3.774,51 euro per altra mensilità. Era pertanto stato condannato in primo grado e in appello con pena condizionalmente sospesa.

In particolare, la Corte d’Appello – secondo un ragionamento condiviso dai giudici di legittimità – ha utilizzato il seguente parametro di calcolo: nel caso di imprese con pochi dipendenti, se i contributi mensilmente dovuti non superano l’importo di 5.164,56 euro (il doppio della somma indicata dalla norma, trattandosi di due mensilità omesse), quand’anche l’omissione contributiva riguardi una significativa percentuale del dovuto e sia superiore al cinquanta per cento di questo, occorrerà comunque che l’importo superi la soglia ritenuta minima pari 2.582,28 euro.

Lo scopo della norma, secondo la Cassazione, sarebbe infatti quello di non considerare penalmente rilevanti le situazioni di irregolarità (o falsità) concernenti uno o pochissimi dipendenti nell’ambito di imprese che occupino un esiguo numero di lavoratori. Se così non fosse, in tali ridotte realtà d’impresa, il superamento della soglia del cinquanta per cento rispetto ai contributi dovuti potrebbe essere raggiunto anche nel caso di omissioni di modestissimo importo.

Se, invece, l’impresa raggiunge un minimo di consistenza di personale, cosicché l’importo mensile dei contributi dovuti sia superiore al doppio dell’indicata soglia minima, le omissioni sono penalmente rilevanti soltanto se superano almeno della metà i contributi mensilmente dovuti: più quest’ultimo importo è elevato e maggiore dev’essere l’entità dell’omissione per integrare gli estremi di reato.

Inoltre, viene precisato che l’omessa presentazione delle denunce UniEmens priva l’INPS della possibilità di conoscere la posizione debitoria del datore di lavoro privato rispetto ai rapporti che siano in essere; e in quanto tale può integrare il reato di cui all’art. 37 della L. 689/81.