La legge di conversione del DL 39/2024 riscrive il perimetro applicativo del «blocco delle opzioni» sulle spese ai fini superbonus relative a tali immobili

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

La L. 23 maggio 2024 n. 67, di conversione del DL 39/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 di ieri e in vigore da oggi, ha riscritto il perimetro applicativo del blocco delle opzioni di sconto e cessione sulle spese detraibili ai fini del superbonus e degli altri bonus edilizi.

Le modifiche riguardano essenzialmente le spese detraibili ai fini del superbonus aventi per oggetto immobili danneggiati dagli eventi sismici di cui all’art. 119 comma 8-ter primo periodo del DL 34/2020.
Rispetto all’emendamento governativo inviato all’esame della Commissione Finanze del Senato (si veda “Deroghe al blocco delle opzioni a due vie per gli immobili danneggiati dal sisma” del 15 maggio 2024), sono state apportate alcune modifiche alla lett. b) del comma 1 e al comma 3 dell’art. 1 del DL 39/2024.
Le modifiche alla lett. b) del comma 1 dell’art. 1 del DL 39/2024 cambiano il testo dell’introducendo comma 3-ter.1 dell’art. 2 del DL 11/2023:
– espungendo il richiamo al comma 4-ter dell’art. 119 del DL 34/2020 dal novero dei commi richiamati per identificare gli interventi cui non si applica il “blocco delle opzioni” di cui al comma 1 dell’art. 2 del DL 11/2023;
– specificando che il comma 3-ter.1 si applica in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016 “per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore” del DL 39/2024 (ossia dal 30 marzo 2024).

Le modifiche al comma 3 dell’art. 1 del DL 39/2024 cambiano il testo della norma:
– espungendo l’inciso che escludeva dalla “ultrattività” dell’abrogando comma 3-quater dell’art. 1 del DL 11/2023 gli “interventi diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1”;
– sostituendo alla fine del comma 3 il riferimento all’“istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo” con quello all’“istanza per la concessione dei contributi”.