Non è possibile l’accantonamento a un «fondo futuri investimenti» non conforme al principio OIC 31

Di Maurizio MEOLI

Il Tribunale di Ferrara, nella sentenza n. 448 del 3 maggio scorso, ha stabilito che è nullo il bilancio di una società di persone (una sas) in cui gli utili conseguiti, invece di essere distribuiti, sono collocati (dall’accomandatario) in un “fondo futuri investimenti”.

Nella sas del caso di specie, in particolare, i due accomandanti impugnavano il rendiconto relativo all’esercizio 2020, contestando all’accomandatario la mancata distribuzione degli utili, in quanto accantonati secondo le modalità sopra evidenziate, così concretizzando un documento invalido, poiché non conforme ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità; ciò in ragione della necessaria rilevanza delle disposizioni dettate dal codice civile per le società di capitali (artt. 2423 e ss. c.c.) applicabili anche alle società di persone in forza di quanto stabilito, “nei limiti della compatibilità”, dall’art. 2217 c.c., con riguardo alla redazione dell’inventario; inventario cui sono tenute anche le snc (ex art. 2302 c.c.) e, di riflesso, ex art. 2315 c.c., le sas.

L’accomandatario, di contro, affermava che le norme previste per i bilanci delle società di capitali non sono applicabili anche alle società di persone. La disciplina italiana, infatti, sarebbe in contrasto con la Direttiva 2013/34/Ue. Ciò in quanto, in assenza di uno specifico disposto normativo che definisca i “limiti di compatibilità”, individuando le regole rilevanti per le società di persone e gli adattamenti eventualmente necessari, i criteri di redazione e valutazione, per quanto rigidi, complessi e onerosi, sarebbero integralmente applicabili, entrando in conflitto con i Considerando nn. 4 e 5 della citata Direttiva e con l’art. 1 e l’Allegato II della medesima – peraltro recepiti dall’ordinamento interno con l’art. 24 comma 1 della L. 238/2021, il quale ha modificato l’art. 111-duodecies delle “Disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie” – che dovrebbero escludere l’applicazione delle rigide regole bilancistiche previste per le società di capitali alle sas i cui soci illimitatamente responsabili non siano società di capitali. La questione, di conseguenza, avrebbe dovuto essere rimessa alla Corte di Giustizia Ue.

Il Tribunale di Ferrara esclude tale soluzione e dichiara nullo il rendiconto in questione.
Innanzitutto, osserva come non sussistano i presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia Ue. Nel momento in cui la Direttiva ha previsto la disciplina del bilancio limitatamente alle società di capitali (e alle società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano società di capitali) ha effettuato una scelta normativa discrezionale di armonizzazione limitata a tali forme societarie. Di conseguenza, il silenzio sulla disciplina della redazione dei bilanci e dei rendiconti delle società di persone in genere ne ha rimesso la scelta al legislatore nazionale. Tale soluzione appare confermata dal Considerando n. 5, che espressamente esclude l’applicazione della Direttiva alle (sole) imprese senza fine di lucro.

Appare allora evidente come la differenziazione del regime normativo applicabile per gli obblighi formali inerenti al bilancio delle società operata dal legislatore comunitario sia fondata non sulla forma giuridica assunta, ma sulla dimensione patrimoniale dell’impresa. Tale impostazione è stata recepita dal legislatore italiano attraverso l’introduzione degli artt. 2435-bis e 2435-ter c.c. (in tema di bilanci abbreviati e delle micro imprese).

D’altra parte, il rinvio dell’art. 2217 c.c. agli artt. 2423 e ss. c.c. non è integrale, ma limitato a una valutazione in concreto di compatibilità (valutazione rimessa all’organo giudicante) che potrebbe rivelarne la conformità alla Direttiva. A ogni modo, la possibilità di disapplicare l’art. 2217 c.c. presupporrebbe che la Direttiva stessa avesse puntualmente disciplinato le regole di redazione del bilancio per le società di persone non costituite da soci limitatamente responsabili, ma così non è.