La responsabilità delle società e degli enti sarà ampliata da alcuni interventi normativi che sono in attesa di definizione

Di Maria Francesca ARTUSI

Si è in attesa di alcuni decreti che interverranno ulteriormente sulla responsabilità penale e anche sulla correlata responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del DLgs. 231/2001.
Si è già parlato del decreto che dovrà recepire la riforma fiscale in tema di accise e contrabbando (si veda da ultimo “Violazioni sulle accise tra i rischi 231” del 2 aprile 2024). Stando alle bozze di schema circolate e alla relativa relazione illustrativa, sarà integrato l’art. 25-sexiedecies del DLgs. 231/2001, che prenderà in considerazione anche la commissione dei reati concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo che sarà emanato ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 111/2023 e al DLgs. 504/1995. Saranno inoltre aumentate le sanzioni interdittive in materia di contrabbando.

Peraltro, il 24 maggio il Consiglio dei Ministri ha già approvato in via definitiva un ulteriore decreto attuativo della delega fiscale in tema di riforma del sistema sanzionatorio tributario che influirà in modo indiretto sui reati presupposto richiamati dall’art. 25-quinquiesdecies del DLgs. 231/2001 (si veda “Specifiche definizioni per crediti inesistenti e non spettanti” del 25 maggio).

Altro disegno di legge in fase di approvazione riguarda le disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici. Il testo è stato approvato dalla Camera il 15 maggio scorso e si compone di 24 articoli che introducono anche diverse modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, nonché un aumento delle sanzioni sia pecuniarie che interdittive nell’art. 24-bis del DLgs. 231/2001 e la previsione di una nuova tipologia di condotta estorsiva connessa all’utilizzo di sistemi informatici.

Viene, infatti, stabilito l’inserimento di un terzo comma nell’art. 629 c.p. in cui si prevede la punibilità di chiunque, mediante le condotte di accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.), falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche art. 617-quater c.p.) o di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies c.p.), danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (artt. 635-bis635-quater e 635-quinquies c.p.) ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.