Per ridurre l’importo dovuto è possibile ricorrere al previsionale

Di Luca FORNERO e Paola RIVETTI

I contribuenti che, nel calcolo delle imposte dovute per il 2023, si avvalgono dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali (pari al 15%), da applicare sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (c.d. flat tax incrementale), devono fare particolare attenzione alla determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali per il 2024.

Ai fini del calcolo, occorre infatti assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata se la flat tax non si fosse applicata (art. 1 comma 57 della L. 197/2022).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva interessa i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, a condizione che non sia stato applicato il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014.

L’imposta sostitutiva si applica sulla differenza tra:
– il reddito d’impresa e di lavoro autonomo professionale dichiarati nel 2023;
– i medesimi redditi d’importo più elevato dichiarati negli anni dal 2020 al 2022.

La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000 euro.

Operativamente, occorre:
– effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica l’aliquota del 15%.
All’interno del modello REDDITI PF 2024, la flat tax incrementale è liquidata nella sezione II del quadro LM.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività, non si considera la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale (art. 3 comma 3 lett. a) del TUIR).

Come anticipato, nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali per il periodo d’imposta 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata se la flat tax non si fosse applicata.

Si prenda il caso di un professionista con un reddito di lavoro autonomo pari a 80.000 euro nel 2023; il reddito più elevato del triennio precedente ammonta a 50.000 euro.
Effettuata la differenza (pari a 30.000 euro) tra il reddito 2023 e quello più elevato dichiarato nel triennio precedente, occorre operare la decurtazione del 5% calcolata sul reddito più elevato del triennio (50.000 x 5% = 2.500).

La base imponibile dell’imposta sostitutiva risulta quindi pari a 27.500 euro (30.000 – 2.500).
Sulla restante quota di reddito 2023 (52.500 euro) resta ferma l’imposizione progressiva. La quota di reddito assoggettata alla flat tax incrementale è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive IRPEF.

Ipotizzando oneri deducibili dal reddito complessivo IRPEF pari a 5.000 euro, l’IRPEF lorda relativa al 2023, da indicare nel rigo RN5 del modello REDDITI PF 2024, ammonterebbe a 13.525 euro. In presenza di oneri detraibili e ritenute subite complessivamente pari, per ipotesi, a 10.000 euro, l’importo da indicare nel rigo RN34 (“Differenza”) sarebbe pari a 3.525 euro, che, in assenza di obblighi di ricalcolo, corrisponderebbe a quanto dovuto a titolo di acconto IRPEF per il 2024.