Novità applicabili per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024

Di Alfio CISSELLO

È all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di oggi, per il via libera definitivo, il decreto di riforma delle sanzioni amministrative tributarie attuativo della L. 111/2023.
Salvo alcune modifiche anche di rilievo, viene confermato in gran parte il testo approvato dal Governo in esame preliminare.

Nel complesso le sanzioni vengono abbassate e rese maggiormente compatibili con il principio di proporzionalità. Così, per fare un esempio, l’infedele dichiarazione non avrà più una forbice edittale dal 90% al 180% delle imposte, ma una sanzione “fissa” del 70%.
Purtroppo, esigenze di salvaguardia delle pubbliche finanze hanno impedito il tanto atteso dietrofront sulla inapplicabilità del favor rei. Tutte le nuove disposizioni (salvo quelle penali) operano per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, incluse le modifiche in tema di ravvedimento operoso (in sede di ravvedimento potrà operare il cumulo giuridico, limitatamente alla singola imposta e al singolo periodo di imposta).

Tra le novità degne di nota rispetto alla versione originaria dello schema di decreto spiccano quelle in tema di definizione agevolata delle sanzioni.
In base agli artt. 16 e 17 del DLgs. 472/97, il contribuente, ricevuto l’avviso di accertamento, di liquidazione, di recupero del credito di imposta oppure l’atto di contestazione separata delle sanzioni, può definire le sanzioni stesse al terzo dell’irrogato.
La particolarità dell’istituto consiste nel fatto che il contribuente può definire le sanzioni ridotte al terzo e continuare nel processo per l’imposta.

Trattasi di istituto che va tenuto ben distinto dalla rinuncia all’impugnazione ex art. 15 del DLgs. 218/97 (nella prassi definita acquiescenza), ove le sanzioni sono sempre ridotte al terzo dell’irrogato previa però rinuncia al ricorso.

La definizione delle sole sanzioni al terzo è sempre stata famosa per l’impossibilità di dilazionare le somme, che costituisce un unicum rispetto a tutti gli altri istituti deflattivi del contenzioso.
Se si dimostrava la difficoltà di pagare in unica soluzione la dilazione poteva essere accordata ai sensi dell’art. 24 del DLgs. 472/97 ma era l’eccezione, non la regola (risposta 29 resa nel corso di Telefisco 2021).

In futuro anche per la definizione al terzo delle sanzioni potrà esserci la dilazione delle somme.
Sembra sia modificato in questo senso il solo art. 16 sulla contestazione separata, ma per esigenze di ordine sistematico la dilazione deve valere anche per le sanzioni irrogate insieme all’imposta.