Via libera anche della Camera al Ddl. di conversione del decreto superbonus

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nella seduta di ieri, anche la Camera, con 178 voti favorevoli e 102 contrari, ha approvato la fiducia posta dal Governo sul Ddl. di conversione del DL 39/2024. Il testo dovrà ora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Tra le altre novità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, i c.d. “soggetti qualificati” non potranno più compensare i crediti d’imposta derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto o cessione di cui all’art. 121 comma 1 del DL 34/2020, esercitate sulle spese detraibili ai fini del superbonus e di tutti gli altri bonus edilizi “optabili”, con i debiti di cui alle lett. e), f) e g) dell’art. 17 comma 2 del DLgs 241/97, ossia con i debiti per:
– contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
– contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
– premi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il nuovo divieto, che impatta sulla “capienza fiscale” futura dei soggetti interessati dalla norma, è previsto dal comma 1 dell’art. 4-bis, che è stato inserito in sede di conversione nel DL 39/2024.

È invece il successivo comma 3 del citato art. 4-bis a fissare la decorrenza della nuova limitazione sopravvenuta alle compensazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2025.
I “soggetti qualificati” che rientrano nel novero dei gravati da questo sopravvenuto vincolo sono:
– le banche e gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’art. 106 del TUB;
– le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del TUB;
– le imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Resta ben inteso che, per i soggetti diversi da quelli “qualificati”, di cui all’elencazione che precede, poiché non trova applicazione il disposto di cui al comma 1 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, continua a essere possibile, anche nel 2025 e nelle annualità successive, utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL.
Nessun problema quindi, ad esempio, per le imprese edili o per altre imprese esercenti attività industriale o commerciale, ivi comprese quelle quotate.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 4-bis del DL 39/2024, l’utilizzo dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e assistenziali e per premi INAIL, effettuato in violazione del divieto posto dal precedente comma 1, “determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l’applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471”.
Correttamente, la norma prevede, in caso di violazione, l’applicazione delle sanzioni per utilizzo di credito non spettante (pari al 30% del credito indebitamente compensato) e non di quelle per utilizzo di credito inesistente (che vanno invece dal 100% al 200% del credito indebitamente compensato).