Secondo l’Agenzia delle Entrate in tal caso non viene soddisfatto il requisito della novità

Di Pamela ALBERTI

Non è agevolabile con il bonus investimenti 4.0 un bene acquistato utilizzato in precedenza mediante un contratto di noleggio, non essendo in tal caso soddisfatto il requisito della novità richiesto dalla norma agevolativa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 109 di ieri.

La disciplina del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (art. 1 commi da 1051 a 1063 della L. 178/2020) riconosce il credito d’imposta a tutte le imprese che “effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.
Pertanto, il credito d’imposta in esame riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali “nuovi” e, di conseguenza, l’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.
Nel caso di specie, il dubbio riguarda, in sostanza, la possibilità di riconoscere il credito d’imposta 4.0 per l’acquisto di un bene strumentale (impianto) da parte della società acquirente che ha già utilizzato tale bene precedentemente all’acquisto, in base a un contratto di noleggio, senza soluzione di continuità.

L’Agenzia delle Entrate ha anzitutto ribadito che, in caso di noleggio, il soggetto utilizzatore del bene agevolabile non può beneficiare di detta agevolazione (cfr. anche circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2021 e risposta a interpello n. 41/2023).
Ciò premesso, l’Agenzia rileva che la fattispecie descritta non è assimilabile a quella contemplata ed esaminata nella risposta a interpello n. 63/2022. In tale risposta, relativa a un peculiare caso di comodato d’uso gratuito di breve durata, è stato ritenuto che il precedente utilizzo del bene oggetto d’investimento in qualità di comodatario da parte dell’acquirente, senza soluzione di continuità nell’utilizzo del bene, non influisse sul requisito della novità in quanto, nel particolare contesto contrattuale descritto nell’istanza, “il periodo del comodato può essere assimilato, ai fini agevolativi, a una sorta di periodo di prova, a esito del quale il comodante può far scattare l’opzione di acquisto, senza che si verifichi alcuna interruzione nell’utilizzo da parte del comodante/acquirente e senza che vi sia alcun cambiamento del soggetto utilizzatore del bene (…)”.

L’Agenzia evidenzia che nel caso in esame, sulla base di quanto riferito dalla società, l’utilizzo del bene agevolabile (impianto), successivamente acquistato dalla società, è avvenuto in base a un contratto di noleggio (contratto a titolo oneroso, diverso, dunque, da un contratto di comodato a titolo gratuito richiamato nella risposta a interpello n. 63/2022), protrattosi per un determinato e più lungo (rispetto al comodato preso in considerazione nella citata risposta n. 63) arco temporale.
Inoltre, il contratto di noleggio specifico non contemplava, tra le sue clausole, la facoltà di riscatto finale dell’impianto, definendone il prezzo e le modalità, ma, di contro, prevedeva espressamente l’importo da versare al termine del noleggio per il suo smantellamento e il suo trasporto per la restituzione dell’impianto medesimo.