La base imponibile si calcola in base ai costi di acquisto o costruzione che risultano dalle scritture contabili

Di Lorenzo MAGRO

Con il DM 8 marzo 2024, pubblicato ieri sul proprio sito, il Dipartimento delle Finanze ha aggiornato per l’anno 2024 i coefficienti per calcolare la base imponibile, ai fini dell’IMU, dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D (immobili “a destinazione speciale”, per esigenze produttive, industriali e commerciali, come fabbriche o alberghi) che risultino al contempo non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati (art. 1 comma 746 della L. 160/2019).

Fino al momento della richiesta di attribuzione della rendita catastale, la base imponibile per l’IMU di tali fabbricati viene determinata prendendo a riferimento i costi “storici” di acquisto o di costruzione risultanti dalle scritture contabili alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero, se successiva, alla data di acquisizione.
Detti costi vanno considerati al lordo delle quote di ammortamento e devono ricomprendere, tra l’altro, il costo del terreno e le spese incrementative (cfr. risoluzione del Ministero dell’Economia e delle finanze del 28 marzo 2013 n. 6/DF).

Tali valori contabili “storici” vanno poi “attualizzati”, per ottenere la base imponibile IMU, applicando i coefficienti annualmente aggiornati con decreto ministeriale (al fine di tenere conto dei dati ISTAT sull’andamento del costo di costruzione di un capannone).

Per il calcolo della base imponibile per il tributo locale, dunque, i costi di acquisto o di costruzione dei predetti fabbricati devono suddividersi in ragione dell’anno di sostenimento, dovendo poi applicarsi agli stessi i relativi coefficienti (per i costi incrementativi deve farsi invece riferimento alla loro contabilizzazione al termine dell’esercizio, per cui quelli in corso d’anno rileveranno nell’esercizio successivo).

I coefficienti fissati, con il decreto ministeriale in esame, per l’anno 2024 sono i seguenti:
anno 2024 = 1,02; anno 2023 = 1,04; anno 2022 = 1,17; anno 2021 = 1,21; anno 2020 = 1,22; anno 2019 = 1,22; anno 2018 = 1,24; anno 2017 = 1,25; anno 2016 = 1,25; anno 2015 = 1,26; anno 2014 = 1,26; anno 2013 = 1,26; anno 2012 = 1,29; anno 2011 = 1,33; anno 2010 = 1,35; anno 2009 = 1,36; anno 2008 = 1,42; anno 2007 = 1,47; anno 2006 = 1,51; anno 2005 = 1,55; anno 2004 = 1,64; anno 2003 = 1,70; anno 2002 = 1,76; anno 2001 = 1,80; anno 2000 = 1,86; anno 1999 = 1,89; anno 1998 = 1,92; anno 1997 = 1,96; anno 1996 = 2,03; anno 1995 = 2,09; anno 1994 = 2,15; anno 1993 = 2,20; anno 1992= 2,22; anno 1991 = 2,26; anno 1990 = 2,37; anno 1989 = 2,47; anno 1988 = 2,58; anno 1987 = 2,80; anno 1986 = 3,01; anno 1985 = 3,23; anno 1984 = 3,44; anno 1983 = 3,66 e anno 1982 = 3,87.

Tali modalità di determinazione della base imponibile si applicano anche per gli immobili concessi in leasing. In questo caso, il comma 746 dell’art. 1 della L. 160/2019 specifica che “il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario” (soggetto passivo IMU ex art. 1 comma 743 della L. 160/2019) “tutti i dati necessari per il calcolo”.