Il prospetto tiene memoria dei costi che restano indeducibili sino a quando non vengono conseguiti i primi ricavi

Di Luca FORNERO

Tra i numerosi prospetti del quadro RS dei modelli REDDITI, è presente anche quello dedicato all’indicazione delle spese di rappresentanza delle imprese neocostituite.

Per tali soggetti, infatti, le spese in oggetto, se sostenute nei periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi sono inferiori all’importo deducibile (art. 1 comma 3 del DM 19 novembre 2008).

Secondo la circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009 (§ 5.3), ai fini della disposizione in esame, la nozione di “imprese di nuova costituzione” coincide con quella contenuta nell’art. 84 comma 2 del TUIR ai fini della disciplina del riporto delle perdite.

Pertanto, costituiscono imprese di nuova costituzione quelle che, nel contempo:
– sono appena costituite;
– intraprendono nuove iniziative produttive.
Sono quindi escluse dalla disciplina in esame le imprese che:
– pur di nuova costituzione, svolgono attività già esercitate in precedenza da altre società, a seguito di conferimento o cessione di azienda;
– già esistenti e operative, intraprendono una nuova attività produttiva.

Sempre ad avviso della circ. n. 34/2009 (§ 5.3), ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che la nozione di “ricavi” contenuta nell’art. 1 comma 3 del DM 19 novembre 2008 debba essere intesa nel senso di “ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa”, cui fa riferimento l’art. 108 comma 2 del TUIR.

Pertanto, per le imprese industriali, mercantili e di servizi (esercenti attività diversa da quella finanziaria), i ricavi e i proventi della gestione caratteristica sono dati dalla somma delle voci A.1 e A.5 del Conto economico, assunte nell’importo fiscalmente rilevante (circ. n. 34/2009, § 5.1, ris. nn. 143/2008 e 183/2009).

Tale circostanza dovrebbe implicare che:
– vadano considerati altresì i ricavi e i proventi da autoconsumo o comunque da destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio di impresa, anche se non risultanti dal Conto economico, ma soltanto dalla dichiarazione dei redditi.
– le plusvalenze oggetto di rateizzazione (ex art. 86 comma 4 del TUIR) vadano assunte limitatamente alla quota che, in ciascun periodo d’imposta, assume rilevanza fiscale.

Per le società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali), i ricavi e i proventi della gestione caratteristica sono dati dalla somma delle voci A.1, A.5, C.15 e C.16 del Conto economico, anch’essi assunti nell’accezione fiscale.