Vi rientrano i contribuenti che hanno dimenticato di sanare una o più violazioni

Di Alfio CISSELLO

Ieri è stata pubblicata la circolare n. 11 dell’Agenzia delle Entrate, che fornisce alcuni chiarimenti in tema di ravvedimento operoso speciale ex L. 197/2022 specie con riguardo all’ambito applicativo dell’estensione prevista dal DL 29 marzo 2024 n. 39.

Si tratta di un istituto molto simile al ravvedimento ordinario disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97, che si differenzia da quest’ultimo in quanto la riduzione delle sanzioni è a 1/18 del minimo e le somme possono essere pagate in forma rateale.

Nella formulazione previgente dell’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022, per beneficiare del ravvedimento concernente le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021, sarebbe stato necessario rimuovere la violazione (presentare la dichiarazione integrativa e/o correggere la fattura) e pagare le somme o la prima rata entro il 30 settembre 2023.

Si sono però succeduti due interventi normativi:
– il DL 215/2023 conv. L. 18/2024, che ha esteso il ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse in relazione all’anno 2022, prevedendo per esse il termine del 31 maggio 2024 (il termine era in origine previsto al 31 marzo 2024 ed è stato posticipato a fine maggio dal DL 29 marzo 2024 n. 39);
– il DL 29 marzo 2024 n. 39, che ha riaperto i termini per fruire del ravvedimento operoso speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2021, prevedendo quale termine perentorio il 31 maggio 2024, per il pagamento delle prime 5 rate e per la rimozione delle violazioni.

Per i pagamenti e fermo il termine del 31 maggio per rimuovere la violazione, c’è un “doppio binario”:
– per le violazioni commesse nel 2022, gli importi potranno essere pagati in 4 rate, scadenti il 31 maggio 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024 (salvo pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio);
– per le violazioni commesse sino al 2021, entro il 31 maggio 2024 occorrerà pagare le prime cinque rate (scadute il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023 e il 31 marzo 2024) e restano invariati i termini per il pagamento delle restanti tre rate, fissati al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024.

Importanti chiarimenti sono stati forniti con la circolare di ieri specie in relazione alla riapertura dei termini per le violazioni commesse sino all’anno 2021.
Il legislatore, all’art. 7 comma 7 del DL 39/2024, ha utilizzato una formula ampia, parlando dei contribuenti che “entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione”.
Vi rientrano in primo luogo i contribuenti che entro il 30 settembre non hanno pagato la prima rata, la hanno pagata tardi oppure hanno pagato la prima rata/tutte le somme ma non hanno rimosso la violazione.