La novità riguarda solo le spese sostenute dal 2024, rimane invece invariata la ripartizione dei crediti d’imposta derivanti dalle opzioni

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

È iniziata ieri la discussione al Senato del Ddl. di conversione del DL 29 marzo 2024 n. 39 in materia di agevolazioni fiscali (si veda “Stretta per le banche sulle compensazioni dei crediti da bonus edilizi” del 13 maggio 2024), sul quale è programmato oggi il voto di fiducia.

Tra le novità si segnala quella prevista dal nuovo art. 4-bis del DL 39/2024 introdotto in sede di conversione secondo cui “per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo”.

Soltanto per le spese sostenute dal 2024, quindi, le detrazioni spettanti per superbonus, sismabonus e “bonus barriere 75%” dovranno essere ripartite in 10 rate annuali.
Nessuna rimodulazione viene invece operata retroattivamente con riguardo alle medesime detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso.

Il quadro che va delineandosi, salvo ulteriori modificazioni che potrebbero intervenire in sede di conversione del DL 39/2024, è, quindi, il seguente:
– per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 si ripartisce in 4 rate annuali, mentre quella che si riferisce a spese sostenute dal 1° gennaio 2024 si deve ripartire in 10 rate annuali;
– per il bonus barriere 75%, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020, la detrazione è fruibile in 5 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023 e in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024;
– per il sismabonus, di cui all’art. 16 commi da 1-bis a 1-septies (compreso quindi il sismabonus acquisti) del DL 63/2013, la detrazione è fruibile in 5 rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 e in 10 rate annuali per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.