Nell’emendamento del governo al DL «Superbonus» 39/2024 anche la «spalmatura obbligatoria» in 10 anni per superbonus, sismabonus e bonus barriere 75% per le spese sostenute dal 2024

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

L’attesissimo emendamento del Governo al DL “superbonus” 39/2024, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato e depositato in Commissione Finanze del Senato, concentra nella proposta di inserimento del nuovo art. 4-bis la gran parte delle novità più rilevanti in esso contenute.
I primi tre commi dell’introducendo art. 4-bis prevedono che, per le compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025, i c.d. “soggetti qualificati” dell’art. 121 del DL 34/2020 (ossia le banche e gli altri intermediari finanziari, nonché le società appartenenti a un gruppo bancario e le imprese di assicurazione) non possono utilizzare i crediti d’imposta, derivanti dalle opzioni di sconto o cessione di cui al medesimo art. 121, in compensazione con i debiti per contributi previdenziali e per premi assicurativi INAIL.
Il divieto comprende sul piano oggettivo tutti i crediti da superbonus e altri bonus edilizi utilizzabili in compensazione dal 2025 in poi, a prescindere dall’anno di sostenimento della spesa da cui derivano; di converso, il divieto non comprende sul piano soggettivo tutti i titolari di crediti d’imposta diversi dai predetti “soggetti qualificati”.

Il comma 4 dell’introducendo art. 4-bis dispone la tanto discussa “spalmatura obbligatoria” a 10 anni (non quella facoltativa contemplata anche da numerosi emendamenti parlamentari che saranno esaminati e votati in questi giorni) delle detrazioni superbonus, sismabonus e bonus eliminazione barriere architettoniche, ma soltanto per quelle che derivano da spese sostenute dal 2024 in poi (nessuna rimodulazione da 4-5 anni a 10 anni per le detrazioni che derivano da spese sostenute sino al 2023 compreso).

Il “colpo di scena”, sicuramente molto positivo per i contribuenti, è però dato dal comma 5 dell’introducendo art. 4-bis, perché prevede, in espressa deroga a quanto previsto dal secondo periodo dell’art. 121 co. 3 del DL 34/2020, che i crediti d’imposta derivanti dalle opzioni di sconto o cessione su spese agevolate con il superbonus, il sismabonus o il bonus eliminazione barriere architettoniche 75% siano ripartiti, rispettivamente in 4 e 5 anni, a prescindere dal numero di quote annuali costanti in cui sarebbe altrimenti fruibile la corrispondente detrazione.
Dunque, se sulle spese sostenute nel 2024 (e, nel caso del superbonus, pure su quelle sostenute nel 2025) vengono esercitate, laddove ancora possibile, le opzioni di sconto o cessione, il credito d’imposta che matura in capo al fornitore o al cessionario (e che può da questi essere ulteriormente ceduto alle condizioni e nei limiti di cui al co. 1 dell’art. 121 del DL 34/2020) continua a essere ripartito, ai fini della sua utilizzabilità in compensazione sul modello F24, in 4-5 quote annuali, nonostante la corrispondente detrazione, che sarebbe fruibile in assenza dell’esercizio delle predette opzioni, andrebbe invece suddivisa in 10 quote annuali costanti, ai sensi del precedente co. 4 dell’introducendo art. 4-bis.