A oggi non è invece prevista la reintroduzione della deducibilità degli ammortamenti degli immobili strumentali

Di Luca FORNERO

Pur in assenza di specifiche indicazioni nella L. 111/2023 (delega per la riforma fiscale), lo schema di DLgs. di riforma di IRPEF e IRES intende disciplinare la deducibilità, dal reddito di lavoro autonomo, delle spese relative a beni ed elementi immateriali, ricalcando le regole vigenti in materia di reddito d’impresa.

Viene, infatti, proposta, all’interno del TUIR, l’introduzione dell’art. 54-sexies, ai sensi del quale:
– le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sarebbero deducibili in misura non superiore al 50% del costo;
– le quote di ammortamento del costo degli altri diritti di natura pluriennale sarebbero deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge;
– le quote di ammortamento del costo di acquisizione della clientela e di elementi immateriali relativi alla denominazione o ad altri elementi distintivi dell’attività artistica o professionale sarebbero deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo.

Ad oggi, i citati costi, essendo privi di una specifica disciplina, sono deducibili in base alle regole generali, vale a dire per cassa nell’esercizio di sostenimento. In questo senso si è pronunciata la ris. Agenzia delle Entrate n. 30/2006 con specifico riferimento all’acquisto di un marchio.

In precedenza, peraltro, la stessa Agenzia, con la ris. n. 117/2002, aveva, invece, sostenuto che:
– il software, ancorché acquistato con licenza d’uso a tempo determinato o indeterminato, rientra nella categoria dei beni immateriali;
– il costo di acquisto di un bene immateriale non può essere dedotto per cassa, ma concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo per quote costanti, in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del TUIR in materia di reddito d’impresa.

Per quanto nel testo della ris. n. 30/2006 non si accenni al superamento della precedente ris. n. 117/2002, quest’ultima deve ritenersi non più attuale, in forza di quanto chiarito dalla C.M. n. 101/2000 (§ 2.6), secondo la quale, per gli interventi di prassi, si considera valido quello più recente.

Invece, salvo che siano introdotte modifiche nell’iter di approvazione definitiva, resta inattuata la prevista eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing (ex art. 5 comma 1 lett. f) della L. 111/2023) degli immobili strumentali e di quelli ad uso promiscuo. Infatti, la bozza dello schema di DLgs. attualmente in circolazione sembra confermare l’attuale regime.