L’inerzia del curatore legittima la prosecuzione dei giudizi promossi individualmente dai creditori

Di Saverio MANCINELLI

Aperta la liquidazione giudiziale, quando la società, i creditori sociali, i singoli soci o i terzi hanno subito un danno, quale conseguenza diretta e immediata dell’inosservanza di doveri stabiliti dalla legge e/o dall’atto costitutivo, viene consentito al curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, di promuovere o proseguire le azioni di responsabilità nei confronti di amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali, liquidatori, soci (di srl) e di promuovere o proseguire “tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge” (art. 255 del DLgs. 14/2019).

La citata disposizione di chiusura della norma recepisce l’orientamento formatosi nel vigore della legge fallimentare che riteneva legittimamente esperibile dal curatore qualsiasi azione di responsabilità, in quanto l’art. 146 del RD 267/42 disciplinava obblighi e responsabilità degli amministratori di qualunque tipo di società. In particolare, ogni dubbio era stato (definitivamente) risolto dall’intervento della Cassazione a Sezioni Unite n. 1641/2017, che aveva stabilito che il curatore ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all’esercizio di ogni azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società.

Come detto, la richiamata norma consente al curatore anche di “proseguire” le azioni di responsabilità; pertanto, la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale rende improcedibile l’azione individualmente intrapresa, ma appare lecito interrogarsi se ciò avvenga sempre e (“automaticamente”) anche qualora il curatore non abbia promosso un’azione analoga.

La questione è stata affrontata dalla Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 28 aprile 2023 n. 1873, secondo cui il Tribunale aveva errato nel dichiarare improcedibile un’azione di responsabilità promossa da un creditore, sulla base del semplice rilievo della sopravvenuta apertura del fallimento (oggi liquidazione giudiziale).

Infatti, il giudice di secondo grado, pur ribadendo che, nel caso in cui sia aperta la liquidazione giudiziale, le azioni di responsabilità “spettano” solo al curatore (e ciò implica l’esclusiva legittimazione ad agire di tale organo e, pertanto, finché esiste la procedura concorsuale, è impedito ai creditori di far valere nei loro confronti la responsabilità degli amministratori della società), non ravvisa alcuna valida ragione per impedire al creditore di proseguire l’azione di responsabilità ove il curatore non abbia in alcun modo esercitato il potere sostitutivo attribuitogli dalla legge (eventualmente anche mediante una transazione).

Pertanto, i creditori sociali perdono la legittimazione attribuita a ciascuno di loro non già per effetto dell’apertura della procedura concorsuale, ma soltanto dal momento in cui il curatore decida di usufruire della legittimazione sostitutiva accordatagli dalle disposizioni civilistiche e fino a tale momento possono proseguire l’azione anche in pendenza della procedura aperta nei confronti della società.