I soci possono definire solo se la società presenta la comunicazione di adesione
Dal 2 maggio 2024 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet un fac-simile per comunicare la volontà di aderire ai verbali di constatazione, istituto previsto dall’art. 5-quater del DLgs. 218/97 e introdotto dal DLgs. 13/2024 (in vigore per i verbali sottoscritti e protocollati dal 30 aprile 2024).
A differenza di quanto avvenuto in occasione della “vecchia” adesione ai PVC (art. 5-bis del DLgs. 218/97, ormai abrogato), non è stato approvato un modello ufficiale con apposito provvedimento direttoriale.
Tuttavia, varie specificazioni contenute nella sezione informativa del sito ricalcano quelle che erano state previste proprio dal provv. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2009.
Nella sezione “Casi particolari” figura una particolare procedura che deve essere seguita in caso di redditi prodotti in forma associata. Il caso tipico è quello delle società di persone, laddove il reddito è determinato dalla società ma imputato ai soci pro quota, in virtù della trasparenza.
Rammentiamo che l’adesione ai verbali consente ai contribuenti di aderire per intero ai rilievi ivi contenuti fruendo, principalmente, della riduzione delle sanzioni a 1/6 del minimo (e non a 1/3 del minimo, come per l’accertamento con adesione).
Occorre accettare tutti i rilievi su tutti i periodi di imposta senza poter sindacare nulla, salvo il particolare caso dell’adesione condizionata alla rimozione di errori manifesti a opera dei verificatori.
La procedura può essere così schematizzata:
– ricevuto il verbale di constatazione, il contribuente comunica la volontà di aderire nei successivi 30 giorni, dandone comunicazione sia all’organo che ha redatto il verbale (Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza), sia all’organo accertatore (Agenzia delle Entrate);
– nei 60 giorni successivi alla comunicazione del contribuente, l’Agenzia delle Entrate notifica l’atto di definizione dell’accertamento parziale, ove sono recepiti i rilievi del PVC (la procedura si perfeziona in questo momento e non con il pagamento);
– nei 20 giorni successivi alla notifica dell’atto di definizione, occorre pagare le somme o la prima rata.
Per i redditi prodotti in forma associata e quindi anche per le società di persone c’è una procedura particolare. La sezione informativa del sito riprende in sostanza quanto era contenuto nel provv. Agenzia delle Entrate 3 agosto 2009.
In sintesi, i soci non possono definire la loro posizione se non “passando” attraverso la comunicazione del legale rappresentate della società, che effettua la comunicazione in relazione al maggior reddito accertato.
Riprendendo anche i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 17 settembre 2008 n. 55 § 6, il procedimento sembra essere grossomodo il seguente:
– entro 30 giorni dalla consegna del verbale, il legale rappresentante della società provvede alla comunicazione ovviamente per conto della società stessa;
– entro i 60 giorni successivi, l’ufficio notifica l’atto di definizione alla società (in cui sono liquidate anche le imposte dovute dai singoli soci).