Si può prescindere da uno stato di radicale impotenza finanziaria del debitore
Foriera di spunti interessanti per gli operatori del settore è la sentenza con cui, in data 4 ottobre 2023, la Corte d’Appello di Brescia ha accolto il reclamo presentato da un debitore sovraindebitato ai sensi dell’art. 50 del DLgs. 14/2019, recante il Codice della crisi (CCII), avverso il decreto del Tribunale di Bergamo.
Quest’ultimo aveva respinto il ricorso diretto all’apertura, nei confronti del sovraindebitato, di una procedura di liquidazione controllata ex art. 268 del CCII, avendo ravvisato l’insussistenza, in capo al debitore istante, del presupposto oggettivo di accesso alla procedura, ovverosia lo stato di sovraindebitamento come definito dal combinato disposto dell’art. 2 comma 1 lett. a), b) e c) del CCII. La Corte d’Appello di Brescia ha invece dichiarato l’apertura della procedura di liquidazione controllata sui beni del reclamante e ha rimesso gli atti al Tribunale di Bergamo per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 270 comma 2 del CCII.
In riforma dell’impugnato decreto di rigetto del Tribunale di Bergamo, la pronuncia in commento ha esaminato da una parte una più corretta interpretazione della nozione di sovraindebitamento come delineata dal nuovo impianto normativo codicistico, dall’altra il criterio da adottarsi, da parte del gestore della crisi, prima, e del Tribunale adito, poi, ai fini della valutazione della sussistenza (o meno) di siffatto presupposto oggettivo di accesso in capo al debitore istante.
Con riferimento alla preliminare indicazione, offerta dalla sentenza, di stampo squisitamente definitorio, la pronuncia in commento osserva come la condizione di sovraindebitamento, come ben delineata dal combinato disposto dell’art. 2 comma 1 lett. a), b), c) del CCII – a differenza dalla previgente previsione contenuta nell’oramai, pur implicitamente, abrogata L. 3/2012 – esuli dall’imprescindibile configurazione, in capo al debitore istante, di una condizione di (già e sol) “radicale impotenza finanziaria”, identificandosi piuttosto con una, peraltro più condivisibile, condizione di incapacità attuale (leggasi, stato di sovraindebitamento, “insolvenza” ex art. 2 comma 1 lett. b del CCII) ovvero prospettica (leggasi, stato di sovraindebitamento, “crisi”).
Quanto alla valutazione in concreto dello stato di sovraindebitamento, come testé individuato e ben definito, la sentenza offre la rappresentazione di un debitore, lavoratore dipendente, unicamente titolare del proprio reddito di lavoro dipendente pari a 1.300 euro mensili netti all’incirca e proprietario di un bene mobile registrato, rappresentato da un motociclo incidentato e in attesa di rottamazione, oltre che di un conto corrente bancario dal saldo sì positivo ma particolarmente esiguo (in assenza, quindi, di beni immobili e di altri beni mobili registrati e di altri beni mobili di valore), la cui posizione debitoria scaduta ammontava complessivamente a 19.592,30 euro, comprensiva delle spese e dei compensi per le prestazioni di assistenza rese nel suo interesse dall’OCC.
Così sono state documentate dal debitore e poi verificate dal gestore della crisi designato spese mensili necessarie al sostentamento familiare per un importo di 1.100 euro. Di tal che, individuata la quota di reddito del debitore “disponibile” nell’importo di 200 euro (corrispondente alla differenza tra l’importo percepito a titolo di reddito mensile netto e l’importo su indicato a titolo di spese per consumi familiari), la Corte d’Appello di Brescia ha ravvisato la sussistenza, in capo al debitore istante, di una condizione di sovraindebitamento-crisi ex art. 2 comma 1 lett. a) e c) del CCII, nella sua specifica accezione di incapacità, non tanto attuale, quanto “prospettica” di far fronte a tutte le proprie obbligazioni nei successivi dodici mesi.