Procedura distinta a seconda del fatto che ci sia o meno il contraddittorio preventivo

Di Alfio CISSELLO

La procedura di accertamento con adesione è stata modificata dal DLgs. 13/2024, attuativo della L. 111/2023 sulla c.d. delega per la riforma fiscale.
Tale riforma va coordinata con l’art. 6-bis della L. 212/2000, introdotto dal DLgs. 219/2023, che ha generalizzato il contraddittorio preventivo tra le parti. Prima di emanare l’atto impositivo, l’ente deve mettere a disposizione del contribuente uno schema di provvedimento, avverso il quale è possibile presentare nei successivi 60 giorni le deduzioni difensive.

Specie per l’accertamento con adesione, era fondamentale attendere il decreto ministeriale individuante gli atti che, ai sensi dell’art. 6-bis comma 2 della L. 212/2000, sono esclusi da contraddittorio preventivo.
Infatti, è prevista, ai fini dell’adesione, una procedura distinta a seconda del fatto che si tratti di atti soggetti o meno al contraddittorio preventivo.

Il decreto attuativo dell’art. 6-bis della L. 212/2000 è stato alla fine approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (si veda “Accertamenti parziali esclusi dal contraddittorio solo se derivano dall’incrocio di dati” del 26 aprile 2024).
Sulla base del decreto, in sintesi non sono soggetti all’obbligo di contraddittorio preventivo:
– gli atti automatizzati e gli atti sostanzialmente automatizzati (accertamenti parziali scaturenti esclusivamente dall’incrocio di dati, avvisi di liquidazione per disconoscimento di agevolazioni per imposte d’atto);
– gli atti di pronta liquidazione (cartelle di pagamento, avvisi bonari da liquidazione automatica, intimazioni, fermi, ipoteche, avvisi di liquidazione su omessa o tardiva registrazione di atti o di dichiarazioni);
– gli atti inerenti al controllo formale (cartelle di pagamento e avvisi bonari inerenti, appunto, al controllo formale delle dichiarazioni).

La riforma non modifica i benefici dell’accertamento con adesione (la riduzione delle sanzioni rimane al terzo del minimo, con cumulo giuridico limitato alle violazioni sulla stessa imposta e sullo stesso anno), ma incentiva il ricorso all’istituto.
Ove è previsto il contraddittorio ex art. 6-bis della L. 212/2000, nello schema di provvedimento comunicato al contribuente prima di emettere l’atto sarà contenuto anche l’invito a presentare istanza di adesione. A questo punto, il contribuente avrà due alternative:
– presentare nei successivi 60 giorni le deduzioni difensive ai sensi dell’art. 6-bis della L. 212/2000;
– presentare, nei successivi 30 giorni, la domanda di adesione, nel qual caso l’Agenzia delle Entrate notificherà l’invito dell’art. 5 del DLgs. 218/97, comprensivo di imponibili e imposte.
In ogni caso le parti possono stipulare l’adesione ante accertamento, senza limiti di sorta (art. 6 comma 2-ter del DLgs. 218/97).

Se il contribuente non presenta istanza di adesione per un qualsivoglia motivo, quando riceve l’avviso di accertamento può ancora presentare la relativa istanza, non entro il termine per il ricorso ma entro i 15 giorni successivi alla notifica dell’atto impositivo (il termine per il ricorso, per effetto dell’istanza, sarà sospeso per 30 giorni e non per 90 giorni).
Ove, invece, ricevuto lo schema di provvedimento, il contribuente abbia presentato istanza di adesione, la stessa non potrà essere riproposta quando si riceve l’accertamento.