Il CdM ha approvato ieri in esame preliminare lo schema di decreto attuativo della delega fiscale

Di Anita MAURO

Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto delegato per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, richiesto dall’art. 10 della L. 111/2023.

Per quanto concerne l’imposta sulle successioni e donazioni, la bozza di schema circolata contiene, in primo luogo, molte norme di coordinamento, rese necessarie dall’esigenza di ridurre la frammentazione che attualmente affligge la materia, dato che le disposizioni che riguardano questa imposta sono suddivise tra il DLgs. 346/90 e il DL 262/20069 (art. 2 commi 47-53) che ha reintrodotto il tributo (soppresso nel 2003). Per fare un esempio, vengono “riportate” nell’art. 7 del DLgs. 346/90 le aliquote e le franchigie dell’imposta, attualmente definite dall’art. 2 commi 47 e 48 del DL 262/2006, senza modificarle.

In larga parte, lo schema del decreto recepisce l’esito dei contrasti interpretativi (giurisprudenziali o di prassi) svoltisi nell’ultimo decennio, sul corretto coordinamento normativo tra vecchia (DLgs. 346/90) e nuova (DL 262/2006) normativa.
Viene recepita l’evoluzione interpretativa in tema di coacervo (si veda “L’Agenzia riconosce l’abrogazione del coacervo «successorio»” del 20 ottobre 2023):
– dall’art. 8 del DLgs. 346/90, viene definitivamente soppresso il comma 4, che lo prevedeva per l’imposta sulle successioni;
– nell’art. 57 del DLgs. 346/90, viene precisato che, nell’imposta sulle donazioni, esso va operato solo ai fini della valutazione dell’erosione delle franchigie.

Similmente, il trust verrebbe espressamente menzionato tra le fonti di trasferimenti che vanno assoggettati all’imposta (mentre finora lo si era fatto rientrare grazie all’assimilazione ai vincoli di destinazione).

Per il trust vengono esplicitati i criteri di territorialità ancorandoli alla residenza del disponente al momento della separazione patrimoniale, cosicché:
– se il disponente è residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari;
– se il disponente non è residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario.

Sarebbe, poi, recepita la lunga evoluzione giurisprudenziale che ha portato ad affermare l’imponibilità solo del trasferimento finale a favore dei beneficiari del trust (si veda “Superata la tesi della tassazione indiretta anticipata del trust” del 21 ottobre 2022), calcolando le aliquote e le franchigie in base al rapporto di parentela tra disponente e beneficiario.