Interessate le società di capitali trasformate in società semplici nel corso del 2023
Entro il prossimo 16 aprile 2024 deve essere effettuato il versamento della ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata sulle riserve di utili pregresse delle società di capitali che si sono trasformate in società semplice avvalendosi del regime agevolato di cui all’art. 1 commi 100-105 della L. 197/2022.
L’obbligo in questione riguarda le sole società di capitali trasformate; per le snc e le sas, infatti, le riserve di utili, avendo già scontato la tassazione per trasparenza in capo ai soci, vengono annullate all’atto della trasformazione in società semplice senza che vi sia alcuna ulteriore imposizione.
Concentrando, come detto, l’attenzione sulle società di capitali, l’obbligo di prelievo della ritenuta del 26% deriva da una lettura “adattata” dell’art. 170 commi 4 e 5 del TUIR, il cui ambito applicativo naturale è quello della trasformazione tra società commerciali. Il comma 4, in particolare, regola il “cosa” e il “quando” si tassa; il comma 5, di par suo, regola invece il “come” si opera il prelievo.
Ai sensi dell’art. 170 comma 4 lett. b) del TUIR, in particolare, la tassazione ha ad oggetto le sole riserve di utili (le riserve di capitale, ovvero quelle di cui all’art. 47 comma 5, si considerano restituite senza fenomeni di tassazione).
Per ciò che riguarda il “quando”, la stessa norma prevede che la tassazione abbia luogo nel “periodo d’imposta successivo alla trasformazione”: ciò in quanto le riserve non sono ricostituite in bilancio o, almeno, non lo sono in un bilancio accettato sotto il profilo fiscale quale è il rendiconto della società semplice.
Per ciò che riguarda il “come” dette riserve sono tassate, le regole sono quelle del successivo art. 170 comma 5 del TUIR, per cui il regime fiscale è quello proprio degli utili da partecipazione in società di capitali.
Così ricostruito il quadro, non era chiaro se per i soci persone fisiche non imprenditori la tassazione dovesse avvenire tramite assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ovvero tramite imputazione per trasparenza del reddito ai soci stessi con indicazione in sede di dichiarazione.
Risolvendo un dubbio che si protraeva da anni, nella risposta resa nella Videoconferenza del 20 settembre 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per le somme in questione si ritiene corretto l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27 comma 1 del DPR 600/73, non essendovi motivi ostativi alla relativa applicazione a una società di persone (la quale non riveste in via naturale la veste di sostituto d’imposta per le ritenute sui dividendi).
La ritenuta, il cui importo deve essere stato preventivamente fornito in denaro dai soci alla società, riguarda indistintamente i soci persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate o non qualificate.