Risulta determinante comprendere se lo Stato in cui si trova l’investimento rientra in questa nozione

Di Salvatore SANNA

L’art. 4 del DL 167/90 prevede che siano tenuti alla compilazione del quadro RW le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ex art. 5 del TUIR residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero, attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale obbligo scatta anche in caso i medesimi siano titolari effettivi degli investimenti esteri ex art. 1 comma 2 lett. pp) e art. 20 del DLgs. 231/2007. A questo si aggiunge che il quadro RW deve essere compilato per calcolare e liquidare:
– l’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
– l’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio all’estero (IVAFE);
– l’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività in vigore a partire dal 2023.

In merito a queste ultime, la L. 213/2023 ha previsto che dal 2024 l’IVIE passa dallo 0,76% all’1,06%, mentre l’IVAFE si incrementa dall’attuale 0,2% allo 0,4%, ma soltanto per i prodotti finanziari detenuti in Paesi black list. L’incremento dell’aliquota non riguarda, invece, l’imposta sul valore delle cripto-attività.

Tornando al modello REDDITI 2024, limitando l’analisi ai soli soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si ricorda che qualora il contribuente sia esonerato dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, è in ogni caso tenuto alla compilazione del quadro RW per il calcolo dell’IVIE e dell’IVAFE e dell’imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.

Laddove una persona fisica utilizzi il modello 730 per la dichiarazione dei propri redditi, da quest’anno per gli investimenti detenuti all’estero è possibile compilare il nuovo quadro W, che ricalca il quadro RW del modello REDDITI salvo che per la parte relativa alla liquidazione delle imposte patrimoniali.
Dovrebbe, invece, restare fermo che la persona fisica esonerata dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ha comunque la possibilità di presentare il solo quadro RW entro il 15 ottobre 2024 unitamente al frontespizio del modello REDDITI.