Ai fini dell’emissione della nota di credito la procedura è parificata alla liquidazione coatta amministrativa
In caso di mancato pagamento del corrispettivo dovuto da una fondazione soggetta alla procedura di liquidazione generale dei beni, il fornitore può emettere una nota di variazione IVA in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, una volta verificata l’infruttuosità della procedura stessa. La fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 88, pubblicata ieri.
Nel ripercorrere la disciplina delle note di variazione IVA, sono ricordate le modifiche apportate all’art. 26 del DPR 633/72 per effetto dell’art. 18 del DL 73/2021 convertito, in virtù del quale nel caso di mancato pagamento del corrispettivo connesso a procedure concorsuali non è più necessario attendere la conclusione delle stesse. Le modifiche si applicano, però, solamente per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del citato DL 73/2021.
Nel caso esaminato nella risposta a interpello, il debitore era sottoposto a una procedura concorsuale in una data precedente al 26 maggio 2021 e, quindi, si fa riferimento alla disciplina antecedente alle modifiche apportate dal DL 73/2022 e, dunque, si rende necessario attendere l’esito infruttuoso della procedura stessa affinché il fornitore possa emettere una nota di variazione in diminuzione.
Il previgente art. 26 comma 2 del DPR 633/72, oltre a porre l’infruttuosità della procedura concorsuale come presupposto legittimante l’emissione della nota di credito secondo l’Agenzia delle Entrate, fa rinvio alle “procedure concorsuali” senza alcuna specifica elencazione.
La C.M. n. 77/2000 aveva menzionato le sole procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare.
Tuttavia, nella risposta a interpello di ieri, si osserva che la procedura di liquidazione generale dei beni, disciplinata dall’art. 14 ss. delle disposizioni di attuazione al codice civile, è soggetta alle “disposizioni degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”. Così prevede espressamente l’art. 16 delle richiamate disposizioni attuative al codice civile.