Sino al 2021 la riapertura disposta dal decreto agevolazioni fiscali sembra incondizionata
L’art. 7 commi 6 e 7 del DL 29 marzo 2024 n. 39 ha riaperto i termini per beneficiare del ravvedimento operoso speciale, istituto introdotto in via eccezionale dalla L. 197/2022.
In generale, mediante tale istituto è possibile ravvedere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino al 31 dicembre 2022 (in breve, le dichiarazioni infedeli e le violazioni in tema di fatturazione e registrazione delle operazioni) entro i termini perentori fissati dalla legge.
Non rientrano nel ravvedimento speciale le omesse dichiarazioni (incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore ai 90 giorni), le violazioni che possono emergere da liquidazione automatica della dichiarazione tipo gli omessi versamenti di imposte dichiarate e le violazioni in tema di quadro RW.
Il ravvedimento speciale, oltre al fatto che deve perfezionarsi entro i termini di legge, si distingue dal ravvedimento ordinario per due fattori:
– le sanzioni sono di diritto ridotte a 1/18 del minimo;
– le somme possono essere pagate in forma rateale.
Bisogna però distinguere le violazioni riguardanti le dichiarazioni commesse sino a fine 2021 da quelle commesse in riferimento all’anno 2022.
Per ciò che riguarda le prime, il termine originariamente fissato dalla L. 197/2022 per il versamento di tutte le somme o della prima rata e per rimuovere la violazione era il 30 settembre 2023.
Ora, c’è stata una posticipazione del termine al 31 maggio 2024: entro questa data occorre quindi rimuovere la violazione (in sostanza presentare la dichiarazione integrativa e/o correggere le fatture e le liquidazioni periodiche) e pagare non la prima rata, ma le prime cinque rate (le rate che, in base all’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022, sono scadute, rispettivamente, il 30 settembre 2023, il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024).
Per le restanti 3 rate rimangono le scadenze originarie (30 giugno 2024, 30 settembre 2024, 20 dicembre 2024), ma sulle stesse spettano gli interessi al 2% annuo dal 1° giugno 2024.
Sono interessati dalla riapertura dei termini “I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni di cui” alla L. 197/2022.
Il legislatore sembra adottare una formulazione ampia, di conseguenza dovrebbero poter fruire del ravvedimento speciale senza particolari problemi i contribuenti che, ad esempio:
– non hanno fatto nulla entro il 30 settembre 2023;
– hanno rimosso la violazione entro il 30 settembre 2023 ma non hanno pagato le rate;
– hanno pagato tardi le rate o ne hanno pagate solo alcune;
– hanno fruito del ravvedimento speciale solo per alcuni anni.
Se, per assurdo, tutte le rate fossero state pagate tardi la riammissione opera e occorrerà pagare nei termini le restanti tre rate (cfr., in merito alla rottamazione, la risposta interpello Agenzia Entrate 12 marzo 2024 n. 68).