La svalutazione è obbligatoria in caso di perdita durevole di valore
In sede di predisposizione del bilancio 2023 si può applicare (così come già avvenuto nel bilancio 2022) il regime derogatorio di cui all’art. 45 commi 3-octies e ss. del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), che consente di evitare la svalutazione dei titoli non immobilizzati al valore di mercato.
L’applicazione della deroga con riferimento all’esercizio 2023 impone, tuttavia, ulteriori considerazioni. In particolare, è necessario valutare le variazioni del valore di mercato dei titoli intervenute negli ultimi esercizi.
Si prenda ad esempio un pacchetto azionario composto da 10.000 titoli, che presenta i seguenti valori:
– quotazione a fine 2021: 22,15;
– quotazione a fine 2022: 17,66.
Nel bilancio 2022, in applicazione della deroga, il pacchetto azionario non è stato svalutato e i titoli sono stati mantenuti al valore risultante dal bilancio 2021 (221.500 euro = 10.000 × 22,15).
In base al regime ordinario di valutazione, i titoli avrebbero dovuto, invece, essere iscritti ai minori valori espressi dalla Borsa (176.600 euro = 10.000 × 17,66), con una svalutazione pari a 44.900 euro.
Ipotizzando che, a fine 2023, la quotazione sia pari a 15,85 euro, nel bilancio 2023, l’applicazione della deroga consente di mantenere i titoli al valore di 221.500 euro, senza rilevare l’ulteriore perdita subita.
Secondo il regime ordinario, i titoli dovrebbero, invece, essere iscritti a un valore di 158.500 euro = 10.000 × 15,85, con una svalutazione pari a 63.000 euro.
Sempre con riferimento al caso prospettato, si ipotizzi che, nel corso del 2023, il consiglio di amministrazione abbia presentato una proposta di concordato preventivo, cui ha fatto seguito il peggioramento del relativo rating assegnato dalle agenzie di credito, e la quotazione a fine 2023 sia pari a 2,52 euro.
In questa ipotesi, la perdita di valore del titolo sembrerebbe assumere carattere durevole.
Nel bilancio 2023 sembrerebbe, quindi, corretto applicare il regime ordinario, valutando i titoli ai minori valori espressi dalla Borsa (25.200 euro = 10.000 × 2,52), con una svalutazione pari a 196.300 euro (221.500 – 25.200).
Si consideri, ora, il caso di quotazioni in rialzo, con quotazione, a fine 2023, pari a 18,75.
Con riferimento al bilancio 2023, possono essere prospettate due soluzioni:
– applicazione del regime derogatorio: in questo caso, è possibile mantenere i titoli al valore di 221.500 euro (risultante dal bilancio 2021);
– applicazione del regime ordinario: in questo caso, è necessario svalutare i titoli per 34.000 euro, in modo tale da riallineare il valore di bilancio al valore di mercato 2023 (187.500 euro = 10.000 × 18,75).