Resta il termine perentorio del 4 aprile 2024 entro cui inviare la comunicazione per le spese nel 2023 e per la cessione delle rate residue
Semaforo rosso all’utilizzo dell’istituto della remissione in bonis, di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012, per l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle opzioni di sconto o cessione di cui alle lett. a) e b) dell’art. 121 comma 1 del DL 34/2020.
A pochi giorni dal termine finale per la trasmissione telematica del modello di comunicazione delle opzioni di sconto o cessione sulle spese agevolate sostenute nel 2023 (4 aprile 2024, giusta proroga a cura del provv. Agenzia delle Entrate 21 febbraio 2024 n. 53159), lo schema di decreto, approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 2024, mette fuori gioco un istituto la cui applicabilità, che appariva in verità pacifica sin da subito sulla base dei principi generali, era stata espressamente “sdoganata” dalla prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in occasione della circ. 6 ottobre 2022 n. 33.
Stando al testo circolato, la scelta del legislatore rappresenta un significativo problema non solo per chi, avendo numerose comunicazioni di opzione da vistare e trasmettere, dopo aver controllato tutta la sottostante documentazione, confidava nel paracadute della remissione in bonis per quelle che si fosse ritrovato nell’impossibilità materiale di completare nei termini, ma anche per tutti coloro che, passando il termine finale di presentazione della comunicazione e di sua “sostituibilità telematica”, si rendessero conto di aver commesso “errori sostanziali” che richiedono l’annullamento della comunicazione tempestivamente presentata.
Infatti, successivamente al 4 aprile 2024:
– non sarà più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 da parte di chi, avendo tutti i requisiti richiesti dalla norma per beneficiare della detrazione fiscale, non ha presentato la comunicazione relativa alle spese sostenute nel 2023 (o per le rate residue delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022) entro il termine del 4 aprile 2024;
– non sarà più possibile avvalersi della c.d. “remissione in bonis” di cui all’art. 2 comma 1 del DL 16/2012 per correggere gli errori sostanziali commessi nella comunicazione presentata entro il termine del 4 aprile 2024 (per “errore (o omissione) sostanziale”, la circ. Agenzia delle Entrate 6 ottobre 2022 n. 33, § 5.3 chiarisce che si intendono quelli “che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto”).