In tale ipotesi il riferimento per la valutazione è il costo di acquisto

Di Silvia LATORRACA

Con la pubblicazione, lo scorso 18 marzo 2024, della versione definitiva degli emendamenti ai principi contabili nazionali, nonché del testo aggiornato del documento interpretativo OIC 11, si è andato a completare il quadro di riferimento per la redazione dei bilanci 2023.

Il documento interpretativo, in particolare, analizza, sotto il profilo tecnico-contabile, il regime derogatorio di cui all’art. 45 comma 3-octies ss. del DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di valutare i titoli iscritti nell’attivo circolante ai medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole.

L’aggiornamento del documento si è reso necessario in quanto il DM 14 settembre 2023 ha esteso la disposizione in esame, originariamente introdotta per l’esercizio in corso al 22 giugno 2022 (e, quindi, in riferimento all’esercizio 2022 per i soggetti “solari”) in considerazione dell’eccezionale situazione di turbolenza nei mercati finanziari, anche all’esercizio 2023, dato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi.

A ben vedere, le modifiche apportate dallo standard setter non incidono in modo sostanziale sulla disciplina (che rimane invariata rispetto allo scorso anno), ma si limitano ad aggiornare i riferimenti temporali contenuti nel documento interpretativo.

Nel dettaglio, ove si definisce l’ambito oggettivo del regime derogatorio, il documento precisa che la deroga ex DL 73/2022 si applica sia ai titoli iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato, ad esempio nel bilancio al 31 dicembre 2022 (laddove prima dell’aggiornamento il riferimento era al 31 dicembre 2021), sia ai titoli acquistati nell’esercizio 2023 (laddove prima dell’aggiornamento il riferimento era all’esercizio 2022) (§ 8).

In tale ipotesi, la società che si avvale della deroga valuta i titoli non immobilizzati al costo di acquisto (§ 9) e non, invece, al valore risultante dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.
Analogamente, ove si disciplina l’obbligo di destinazione degli utili a riserva ex art. 45 comma 3-decies del DL 73/2022 (ma la medesima disposizione è stata inserita anche nel DM 14 settembre 2023), il documento interpretativo precisa che la società che esercita la facoltà di deroga destina a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori iscritti nell’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato o il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nell’esercizio 2023 (laddove prima dell’aggiornamento il riferimento era all’esercizio 2022), e i valori di mercato rilevati alla data di riferimento del bilancio, al netto del relativo onere fiscale (§ 13).