Un documento di Assonime esamina le criticità della riforma della giustizia e si sofferma anche sui reati connessi alla crisi di impresa
Il diritto penale delle imprese assume un ruolo centrale nella attuazione delle riforme sulla giustizia, anche in ottemperanza a quanto richiesto dal PNRR.
Il documento Note e Studi n. 4/2024, pubblicato ieri da Assonime e dedicato a tali riforme, si sofferma tra l’altro sul tema della responsabilità penale delle persone giuridiche e sui reati connessi alla crisi di impresa.
Nel documento si evidenzia come la responsabilità delle società e degli enti rappresenti un’area del diritto penale dell’economia dove è fondamentale la stabilità delle decisioni giurisprudenziali e la rapidità dei tempi processuali. Alcuni casi recenti hanno posto in luce i ritardi del processo penale a carico delle imprese, con grave pregiudizio dei diritti e della reputazione dei soggetti coinvolti.
Si ricorda che la disciplina prevista dal DLgs. 231/2001 riveste una rilevanza centrale per il mondo delle imprese in quanto, accanto ai profili sanzionatori, prevede significativi oneri organizzativi a carico delle imprese stesse, a fronte del beneficio dell’esonero da responsabilità in caso di commissione dei reati. Se sul piano dell’organizzazione il decreto ha dispiegato gran parte dei suoi effetti, rafforzando la cultura della legalità e della prevenzione all’interno delle imprese, il beneficio dell’esonero da responsabilità è rimasto a lungo inapplicato, generando una crisi di fiducia del sistema che – unitamente ai ritardi della giustizia penale e alle difformi interpretazioni della legge – rischia di disincentivare le imprese ad adottare modelli organizzativi adeguati.
Secondo Assonime, in una materia come quella della “compliance 231”, la quale per essere efficiente deve essere basata su pochi precetti normativi da adattare alla realtà delle singole imprese, è fondamentale rafforzare il ruolo interpretativo della Corte di Cassazione riconoscendo valore vincolante a quelle interpretazioni chiare ed esaustive che mirano a valorizzare e a rendere effettiva, accanto alla funzione di prevenzione, l’efficacia esimente del modello organizzativo. In questa direzione si muove la nota sentenza che ha concluso la vicenda “Impregilo” (Cass. n. 23401/2022) con la quale i giudici di legittimità hanno affrontato e chiarito molti dei profili critici della disciplina “231”, che sino ad oggi hanno determinato diverse condanne nei confronti delle imprese (tra cui la responsabilità per colpa specifica, il ruolo dell’Organismo di Vigilanza, la funzione delle Linee guida di categoria, ecc.).
Il documento in esame auspica così che questa sentenza possa valere come precedente cui possano ispirarsi tutti gli uffici di merito per una corretta e omogenea applicazione delle norme.