Il legislatore valorizza i vizi delle notifiche degli atti
Il Governo, nel Consiglio dei Ministri tenutosi ieri, ha approvato uno schema di decreto legislativo che apporta diverse modifiche alla L. 212/2000, comunemente denominata “Statuto dei diritti del contribuente”.
Tra le modifiche maggiormente di rilievo si segnalano:
– l’introduzione generalizzata del contraddittorio;
– la disciplina dell’autotutela, con individuazione dei casi in cui essa è obbligatoria o facoltativa;
– una più puntuale disciplina relativa alla motivazione degli atti impositivi.
Per quanto riguarda l’obbligo di contraddittorio, ciò lo si deve non solo ai criteri direttivi presenti nella legge delega ma anche al monito al legislatore effettuato dalla Consulta con la sentenza n. 47/2023. Stando alla bozza circolata, viene abrogato l’art. 12 comma 7 della L. 212/2000, secondo cui l’avviso di accertamento non può essere emesso prima di sessanta giorni dal processo verbale di chiusura delle operazioni.
Ciò è dovuto al fatto che nel nuovo sistema il contraddittorio avrà carattere generalizzato, varrà per ogni tributo e anche per le c.d. indagini a tavolino (esempio, accertamenti a seguito di questionario). Non, tuttavia, nelle procedure automatizzate tipo la liquidazione automatica e il controllo formale (dove rimane comunque la procedura in essere) e, forse, per gli accertamenti automatizzati tipo le locazioni non dichiarate. Gli atti esclusi dal contraddittorio saranno comunque individuati con DM.
Secondo la bozza, si dovrebbe avere riguardo alla natura dell’atto a prescindere dal nomen iuris attribuito dagli uffici: così, non si potrà sostenere che il contraddittorio non è previsto per gli avvisi di liquidazione in tema di imposte d’atto, salvo siano davvero atti liquidatori.
L’Amministrazione finanziaria metterà a disposizione uno schema di provvedimento impositivo e il contribuente avrà almeno sessanta giorni per fornire le proprie osservazioni. Egli potrà accedere al fascicolo e ottenere copia dei relativi atti (tema importante se il tutto deriva da indagini penali su terzi contribuenti).
Se la procedura è a ridosso dei termini decadenziali, questi vengono posticipati, in modo simile a quanto avviene per gli accertamenti ex art. 10-bis della L. 212/2000 in tema di abuso del diritto.
Il mancato contraddittorio, finalmente, è, in via espressa e salvo il fondato pericolo per la riscossione, causa di annullabilità generalizzata dell’atto.