L’obbligo di vigilanza del datore non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni

Di Maria Francesca ARTUSI

La complessità degli adempimenti in materia di sicurezza del lavoro e la loro corretta gestione inducono i soggetti in posizione di vertice ad avvalersi, per lo svolgimento delle connesse attività, di articolazioni più complesse. La delega di funzioni è lo strumento con il quale il datore di lavoro – unico soggetto a ciò titolato, mentre non sono legittimati a esercitare la delega il dirigente e il preposto – trasferisce poteri e responsabilità per legge connessi al proprio ruolo ad altro soggetto. Quest’ultimo diventa garante a titolo derivativo, con conseguente riduzione e mutazione dei doveri facenti capo al soggetto delegante.

La delega determina quindi la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Il trasferimento può avere a oggetto un ambito definito e non l’intera gestione aziendale, ma in tale circoscritto territorio il ruolo del soggetto delegato deve essere caratterizzato da pienezza di poteri, in primo luogo di quelli di spesa. Il trasferimento dei poteri, inoltre, deve essere effettivo e non meramente cartolare. Si sostiene in verità che il mero rilascio di una delega di funzioni non è sufficiente per escludere la responsabilità del delegante in mancanza di elementi che depongano per l’effettiva competenza tecnica del delegato, per il positivo esercizio dei poteri conferiti, per l’autonomia di intervento e per l’adozione di modelli organizzativi e gestionali idonei.

In ossequio al principio per cui, al fine di assicurare un efficace sistema di tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, la traslazione dei poteri deve essere presidiata con la previsione di regole formali e sostanziali, il legislatore ha previsto una serie di limiti e condizioni all’art. 16 del DLgs. 81/2008. La norma richiede che la delega risulti da atto scritto recante data certa, che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate e, infine, che sia accettata dal delegato per iscritto.
La delega per essere operativa dev’essere resa conoscibile con adeguata e tempestiva pubblicità (sia nell’ambito dell’organizzazione con attività di informazione, circolari, esposizione in bacheca, ecc., sia presso i terzi a mezzo di pubblicazione sui pubblici registri).

Permane in capo al datore di lavoro delegante l’obbligo di vigilanza in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite e tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed attuazione efficace del modello di verifica e controllo di cui all’art. 30 del DLgs. 81/2008.