Necessaria una definitiva incapacità di adempimento per il ricorso alle procedure

Di Antonio NICOTRA

Secondo il Tribunale di Genova 20 luglio 2023, alla nozione di “sovraindebitamento” vanno ricondotte le situazioni che eccedono la normalità del debito sostenibile e si inseriscono all’interno di un quadro debitorio insolubile e non transitorio.

Le procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento, quali strumenti di ristrutturazione del debito, non possono essere impiegate come facile metodo di “taglio” in tempi brevi del debito, che, invece, può essere ancora onorato, e rispetto al quale non si è realizzata una definitiva ed attuale incapacità di adempimento.

L’art. 6 comma 2 lett. a) della L. 3/2012 definiva il sovraindebitamento come: “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

Nel Codice della crisi, di cui al DLgs. 14/2019, invece, il sovraindebitamento è definito, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. c), come: “lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell’imprenditore minore, dell’imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”.

La nuova definizione ha realizzato un totale parallelismo definitorio con la nozione prettamente finanziaria di “crisi” ed “insolvenza” previste per le procedure maggiori.
Muovendo da tali considerazioni, i giudici di Genova giungono a ritenere che l’attuale valorizzazione ermeneutica della sola dimensione “finanziaria” non rende il senso dell’impossibilità di adempimento che, invece, si coglieva nella precedente definizione legislativa dell’art. 6 della L. 3/2012, alimentando il rischio di perdere di vista il fondamentale presupposto delle procedure di cui agli artt. 6774 e 270 del DLgs. 14/2019.

Ad avviso del Tribunale, alla nozione di “sovraindebitamento”, che permane nella rubrica dell’art. 2 comma 1 lett. c) del DLgs. 14/2019, e che di per sé evoca una situazione che eccede la normalità del debito sostenibile, può continuare a farsi utile riferimento per consentire l’individuazione di quel necessario collegamento con un quadro debitorio insolubile e non transitorio che giustifica il “condono” parziale o totale del debito.

In altri termini, “il perdurante squilibrio” e la “definitiva incapacità di adempiere regolarmente” le precedenti obbligazioni sono situazioni sostanziali che realizzano – meglio della sola inadeguatezza dei flussi di cassa o dell’incapacità ad adempiere regolarmente le obbligazioni – quell’indispensabile aggancio al limite oltre il quale il peso dell’indebitamento finisce per “schiacciare la dignità delle persone”.