La delega fiscale prevede l’eliminazione della disparità di trattamento tra leasing e acquisto

Di lessandro COTTO e Norberto VILLA

La delega fiscale (L. 111/2023) contiene alcuni principi di riforma anche con riguardo al reddito di lavoro autonomo (si veda “Versamento mensile dell’IRPEF per professionisti e imprenditori” del 9 agosto 2023).

Si tratta di interventi di manutenzione tra i quali riveste un certo interesse, anche nell’ottica della pianificazione di eventuali investimenti, la norma in materia di immobili. Nello specifico, l’art. 5 comma 1 lett. f) n. 2.2 della richiamata delega prevede l’eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisto in leasing degli immobili strumentali e di quelli promiscui.
Oggi, infatti, gli ammortamenti relativi agli immobili strumentali non sono deducibili, mentre invece lo sono i canoni di leasing relativi agli stessi immobili per un periodo non inferiore a 12 anni.

La delega lascia ampia libertà di scelta al Governo in ordine all’intervento da apportare per superare questo specifico disallineamento. In linea di principio, eliminerebbe la disparità di trattamento anche il ripristino della situazione ante L. 147/2013, con il ritorno all’indeducibilità per i canoni di leasing.
Sarebbe invece auspicabile un intervento sulla deducibilità degli ammortamenti, anche se la realizzazione di tale disegno si porta dietro alcune difficoltà tecniche.

In primo luogo, si dovrà chiarire se la disparità di trattamento debba essere eliminata anche con riferimento al piano temporale (criticità per altro presente anche nell’ambito del reddito d’impresa). Gli ammortamenti sono fiscalmente deducibili con un’aliquota del 3%, mentre con il leasing il recupero fiscale del costo avviene in un periodo che può essere di 12 anni.
In tale prospettiva, per una completa attuazione della delega non sarebbe sufficiente un intervento diretto a sancire la deducibilità degli ammortamenti, ma occorrerebbe agire anche sulle tempistiche di deduzione.