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È stata pubblicata sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) la delibera n. 203 del 17 maggio 2023, ai fini dello svolgimento delle verifiche sull’assolvimento degli obblighi di trasparenza.
Il termine per la rilevazione dei dati è fissato quest’anno al 30 giugno, mentre l’attestazione andrà pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente” entro il 31 luglio.
L’obbligo è rivolto ad amministrazioni pubbliche, enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed enti privati di cui all’art. 2-bis comma 3 del DLgs. 33/2013.
La novità principale è che gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, dovranno utilizzare un’applicazione web apposita resa disponibile sul sito dell’ANAC medesima.
Va ricordato che tale attestazione è prevista dal’art. 14 comma 4 lett. g) del DLgs. 150/2009 e dall’art. 1 comma 8-bis della L. 190/2012, che indicano gli Organismi interni di valutazione (OIV) come soggetti competenti a effettuare tale adempimento.
Le diverse delibere dell’ANAC che si sono succedute negli anni hanno specificato come ciò debba avvenire in tutte quelle realtà che non sono tenute a dotarsi di un OIV. Quale regola generale, nel caso in cui l’ente, pubblico o privato, sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l’attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT, ovvero nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale e nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall’organo di controllo, ove previsto, specificando che nell’ente è assente l’OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni. Per quanto riguarda gli Ordini professionali, il CNDCEC – con l’Informativa n. 29/2018 – aveva suggerito di affidare il compito di attestazione al Collegio dei revisori nominato in ciascun Ordine territoriale.