La Cassazione prende posizione a fronte del silenzio del legislatore

Di Maria Francesca ARTUSI

In giurisprudenza è dibattuta la natura di pubblico ufficiale o meno del liquidatore nel concordato con cessione di beni.
Una sentenza depositata ieri dalla Cassazione – la n. 22004 – sposa quell’orientamento per cui tale soggetto riveste il ruolo di pubblico ufficiale e, in quanto tale, può essere imputato del reato di peculato ex art. 314 c.p. In particolare era stato contestato, nel caso di specie, il fatto che costui, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio la disponibilità del denaro ricavato dalla vendita dei cespiti immobiliari, accreditato su conti e libretti di deposito a risparmio allo stesso intestati, si sarebbe appropriato della somma complessiva di  829.443 euro.

A differenza di quanto avviene per il commissario giudiziale (art. 165 del RD 267/42), per il curatore (art. 30 del RD 267/42) o per il commissario liquidatore (art. 199 dello stesso decreto), la legge fallimentare non attribuisce espressamente la qualifica di pubblico ufficiale. Analogo silenzio normativo è rinvenibile anche nel codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza (DLgs. 14/2019), in cui si trovano analoghe disposizioni in merito alla qualifica pubblicistica del commissario giudiziale (art. 92), del curatore (art. 127) e del commissario liquidatore (art. 302).

Tale dato normativo è stato valorizzato da uno degli orientamenti ermeneutici emersi nella giurisprudenza di legittimità per escludere la qualifica pubblicistica del liquidatore. Si è, infatti, affermato che il liquidatore giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo non è pubblico ufficiale, poiché ad esso, a differenza di altre figure soggettive, quali quelle del curatore, del commissario giudiziale e del commissario liquidatore, la legislazione fallimentare non attribuisce espressamente tale qualifica (Cass. n. 15951/2015).

Anche in dottrina – ammette la sentenza qui in esame – si è sostenuto che il concordato con cessione dei beni non comporta un trasferimento dei beni ai creditori ma solo il conferimento ai creditori di un mandato “in rem propriam” a liquidare i beni e a ripartire il ricavato.

La natura pubblicistica del liquidatore concordatario è stata, invece, affermata da una remota pronuncia (Cass. n. 4761/1994) in cui viene evidenziato che il liquidatore della “cessio bonorum” del concordato preventivo è pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p.: egli svolge, infatti, un “munus publicum” inserito in un procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest’ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale.