Il Tribunale di Napoli sottolinea, inoltre, come a rilevare potrebbero essere anche i comportamenti concludenti
Il Tribunale di Napoli, nella sentenza n. 2609 del 10 marzo scorso, ha ribadito che il contratto di sottoscrizione di un aumento di capitale presenta natura consensuale, perfezionandosi nel momento in cui la società riceve la dichiarazione di sottoscrizione.
Di conseguenza, mentre in sede di costituzione della società il versamento del venticinque per cento del dovuto all’organo amministrativo costituisce un requisito di perfezionamento del contratto di sottoscrizione delle quote di partecipazione, in sede di aumento di capitale costituisce un mero atto esecutivo di tale contratto già perfezionatosi grazie al consenso.
Si ricorda, infatti, come la Suprema Corte, nella sentenza n. 19813/2009, abbia stabilito che, in materia di aumento del capitale di una srl (come nel caso di specie), l’obbligo del socio di procedere al versamento del dovuto derivi non già dalla deliberazione assembleare, bensì dalla distinta manifestazione di volontà negoziale consistente nella sottoscrizione della quota del nuovo capitale offertogli in opzione; ciò indipendentemente dall’avere egli concorso o meno, con il proprio voto, alla deliberazione di aumento. La sottoscrizione è riconducibile a un atto di natura negoziale e, in particolare, a un contratto consensuale.
Il negozio di sottoscrizione, quindi, ha natura consensuale e si perfeziona con lo scambio del consenso fra il socio sottoscrittore (o il terzo) e la società, per il tramite dell’organo amministrativo. La deliberazione di aumento di capitale, allora, potrebbe configurarsi come una proposta e la sottoscrizione del socio (o del terzo) come un’accettazione, secondo lo schema del contratto di natura consensuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.
Del resto, evidenzia la decisione in commento, la necessaria contestualità del versamento – prevista per le srl dall’art. 2481-bis comma 4 c.c., ai sensi del quale “… i sottoscrittori dell’aumento di capitale devono, all’atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta…” (cfr. per le spa l’art. 2439 comma 1 c.c.) – non invalida questi rilievi, dovendosi ritenere che sia stata dettata al solo fine di assicurare la serietà della manifestazione di volontà del socio (o del terzo se consentito), riferendosi, comunque, alla fase esecutiva del contratto.