È possibile presentare il modello riferito al 2022 nei 90 giorni successivi al termine ordinario

Di Emanuele GRECO

Il 2 maggio 2023 era l’ultimo giorno entro il quale presentare il modello IVA 2023 riferito all’anno 2022.
Per i soggetti passivi che non sono riusciti a rispettare il termine, tuttavia, è ancora possibile inviare validamente la dichiarazione entro 90 giorni dal termine (c.d. dichiarazione IVA “tardiva”), fatta salva la debenza delle sanzioni amministrative previste per il ritardo e ferma restando la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso (art. 8 comma 6 e art. 2 comma 7 del DPR 322/98).

Il termine per presentare la dichiarazione IVA “tardiva” riferita al 2022 è da ritenersi il 31 luglio 2023.
Il decorso dei 90 giorni, infatti, è computato dalla scadenza del termine ordinario che, come detto, nel caso di specie era il 2 maggio 2023, ossia il primo giorno lavorativo successivo al 30 aprile 2023, in virtù di quanto previsto dall’art. 7 comma 1 lett. h) del DL 70/2011.

Qualora venisse invece assunto come decorso dei 90 giorni il 30 aprile 2023 (e non il differimento al 2 maggio), il termine per la presentazione della dichiarazione IVA “tardiva” scadrebbe il 29 luglio 2023. Si potrebbe assumere tale data in via prudenziale come scadenza per la dichiarazione “tardiva”, ma non si può non osservare che è un sabato e, quindi, applicando il rinvio al primo giorno lavorativo successivo, il termine andrebbe a scadere comunque il 31 luglio 2023.

Sulla base di quanto indicato dalla prassi amministrativa (C.M. n. 23/99 e circ. Agenzia delle Entrate n. 42/2016), in caso di presentazione tardiva della dichiarazione, è dovuta:
– la sanzione per l’omessa dichiarazione in assenza di debito d’imposta, pari a 250 euro, ridotta a 25 euro (1/10 del minimo) per effetto del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13 comma 1 lett. c) del DLgs. 472/97;
– la sanzione per l’eventuale tardivo o carente pagamento del tributo, pari al 30% dell’imposta non versata (15% dell’imposta, per i versamenti operati entro 90 giorni dalla scadenza), ai sensi dell’art. 13 comma 1 del DLgs. 471/97, ferma la riduzione derivante dal ravvedimento operoso.