In assenza delle disposizioni attuative per i progetti avviati dal 18 maggio 2022 si applicherebbe la misura ridotta
Tra le misure da indicare nel quadro RU del modello REDDITI 2023 è previsto anche il credito d’imposta per la formazione 4.0 di cui all’art. 1 commi 46-55 della L. 205/2017 (codice credito “F7”). L’agevolazione è riconosciuta fino al 31 dicembre 2022, non essendo stata prorogata dall’ultima legge di bilancio.
Con riguardo alla misura applicabile nel 2022, sussistono tuttavia alcune criticità per le PMI.
L’art. 22 comma 1 del DL 50/2022 convertito, al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, ha previsto la maggiorazione, rispettivamente, dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese delle aliquote del credito d’imposta formazione 4.0 previste dall’articolo 1, comma 211, della L. 160/2019, ma soltanto a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo economico e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.
Tale maggiorazione, allo stato attuale, risulta di fatto inapplicabile per mancanza delle disposizioni attuative.
Il decreto del Ministro dello Sviluppo economico avrebbe infatti dovuto essere adottato, stando alla citata disposizione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 50/2022 – in vigore dal 18 maggio 2022 e, quindi, entro il 17 giugno 2022 –, ma lo stesso, firmato a luglio 2022 secondo quanto annunciato dal MISE (si veda “Firmato il decreto che potenzia il credito d’imposta formazione 4.0” del 9 luglio 2022), non risulta essere mai stato pubblicato.
Inoltre, stando alla versione in bozza del DM, per fruire della maggiorazione delle aliquote, che avrebbe riguardato le spese sostenute in relazione a progetti di formazione avviati successivamente al 18 maggio 2022, era previsto il soddisfacimento di determinate condizioni, tra cui:
– il previo accertamento del livello di competenze dei destinatari delle attività formative nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi aziendali, che sarebbe dovuto avvenire attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato, secondo criteri e modalità che avrebbero dovuto essere stabiliti con uno specifico decreto direttoriale;
– il superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso, da svolgersi secondo criteri e modalità indicati nel summenzionato decreto direttoriale.