Se l’immobile è posseduto in regime di comunione, l’imposta sostitutiva si applica sulla quota del valore di spettanza dell’imprenditore
L’estromissione agevolata prevista per gli imprenditori individuali (art. 1 comma 106 della L. 29 dicembre 2022 n. 197), in scadenza il prossimo 31 maggio, presenta alcune peculiarità in relazione alla determinazione della base imponibile cui applicare l’imposta sostitutiva.
Si ricorda che il regime agevolativo consente:
– l’assoggettamento della plusvalenza derivante dall’estromissione del bene a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%;
– la possibilità di determinare la plusvalenza assumendo, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Tale regime agevolativo può indistintamente riguardare gli immobili strumentali per natura e gli immobili strumentali per destinazione. Non possono, invece, essere estromessi in modo agevolato né gli immobili “merce”, né gli immobili che, pur se appartenenti all’impresa, non sono strumentali.
Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. IV, Parte I, § 2), non rientrano tra i beni agevolabili gli immobili di civile abitazione (classati nelle categorie del gruppo A, fatta eccezione per la categoria A/10) utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa e per le esigenze personali o familiari dell’imprenditore.
Ciò premesso, sempre stando ai chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 26/2016 (cap. IV, Parte I, § 2), se l’immobile estromesso è posseduto dall’imprenditore individuale in regime di comunione, l’imposta sostitutiva si applica sulla quota del valore di spettanza dell’imprenditore.
Altra questione attiene poi al computo della base imponibile. Infatti, l’imposta sostitutiva dell’8% si applica ad una base imponibile pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile all’atto dell’estromissione e il suo costo fiscalmente riconosciuto, fatta salva la possibilità di adottare, in luogo del valore normale dell’immobile, il suo valore catastale.
Il costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile va determinato assumendo il valore iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2022. Non devono, invece, essere computati eventuali ammortamenti stanziati per il periodo che va dal 1° gennaio 2023 alla data dell’estromissione, in quanto l’operazione retroagisce, quanto ad effetti, al 1° gennaio 2023.