Si attendono ora gli interventi sui “parametri”

Di Maurizio MEOLI e Monica VALINOTTI

Entra in vigore domani la L. 49/2023, che impone ai “contraenti forti” – ossia banche, assicurazioni, loro controllate o mandatarie, imprese che nell’anno prima del conferimento dell’incarico abbiano impiegato più di 50 dipendenti o registrato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica – di remunerare le prestazioni d’opera professionale con un compenso “equo”, ossia:
– proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale;
– conforme ai compensi previsti, con riferimento a ciascuna attività professionale, da specifici decreti ministeriali.

Tutto questo varrà anche per i sindaci delle società rientranti nell’ambito di applicazione della L. 49/2023, nominati a far data da domani (sul punto, si veda “Equo compenso problematico per i sindaci” del 15 maggio 2023), e potrà, quindi, riguardare gli organi di controllo eventualmente nominati in occasione delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022, che, per le società “solari” che si avvalgano del termine “lungo” di 180 giorni, possono tenersi fino al prossimo 29 giugno.

Con riguardo agli incarichi conferiti a partire da domani, quindi, le clausole che prevedano un compenso “non equo” e quelle che contengano imposizioni troppo gravose per il professionista o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto – come, per esempio, obblighi di rinuncia al rimborso delle spese, divieto di richiedere il pagamento di acconti, facoltà di modifiche unilaterali del contratto da parte del cliente e termini di pagamento superiori a 60 giorni (art. 3 comma 2 della L. 49/2023) – sono nulle.
Tale nullità, che opera a vantaggio del solo professionista ed è rilevabile anche d’ufficio da parte del giudice, non inficia l’intero contratto – che, quindi, rimane valido per il resto – ma solo la clausola redatta in violazione della L. 49/2023.

Non tutto è pronto, però, per far sì che le nuove disposizioni siano pienamente operative.
La prima criticità riguarda i parametri di riferimento per la quantificazione dei compensi professionali.
Attualmente, solo gli avvocati possono usufruire di parametri recentemente aggiornati; il DM 55/2014, infatti, è stato modificato dal DM 147/2022 e tali modifiche sono in vigore dallo scorso mese di ottobre (si veda “Nuovi parametri per i compensi degli avvocati dal 23 ottobre” del 14 ottobre 2022).