Il pagamento dell’imposta rappresenta un elemento costitutivo dell’opzione

Di Valeria RUSSO

Con la risposta n. 273/2023, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’omesso versamento dell’imposta sostitutiva ex art. 15 comma 10 del DL 185/2008 preclude l’accesso all’affrancamento, non potendo fruire dell’istituto del ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. n. 472/1997.

La fattispecie al vaglio dell’Agenzia riguarda, in estrema sintesi, un’operazione di acquisizione di una partecipazione di controllo avvenuta a dicembre 2021 che ha determinato, a seguito della purchase price allocation (PPA) effettuata in conformità dell’IFRS 3 entro 12 mesi, la rilevazione nel bilancio consolidato relativo al 2022 di una posta a titolo di avviamento.
La società istante, ritenendo di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio dell’opzione di affrancamento dei maggiori valori derivanti dall’acquisto delle partecipazioni prevista all’art. 15 comma 10 e ss. del DL 185/2008, chiedeva se il mancato pagamento dell’imposta sostitutiva nei termini di cui al comma 10 dell’art. 15 (cioè 30 giugno 2022), in ragione della corretta applicazione dei principi contabili, non pregiudica l’accesso al regime di affrancamento qualora la stessa proceda al versamento dell’imposta sostitutiva, delle sanzioni e interessi ricorrendo al ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del DLgs. 472/1997.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 273, ha ritenuto non condivisibile la soluzione proposta dalla società istante, negando l’accesso all’affrancamento in caso di omesso versamento dell’imposta sostitutiva “entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l’operazione” (ex art. 15 comma 10 del DL 185/2008). In particolare, l’Amministrazione finanziaria argomenta che il versamento dell’imposta sostitutiva rappresenta un elemento costitutivo dell’opzione per l’affrancamento, la cui assenza impedisce l’esercizio della stessa e la corretta, tempestiva manifestazione di volontà che essa richiede. Tali elementi non possono essere sopperiti in sede di ravvedimento ex art. 13 del DLgs. 18 dicembre 1997 n. 472, in quanto quest’ultimo “si trasformerebbe in una forma di c.d. «remissione in bonis» oltre i limiti indicati dal DL 2 marzo 2012, n. 16 (…) di per sé inammissibile non potendo l’omesso versamento essere ricondotto ad un adempimento di natura formale”.