Il DLgs. 19/2023 inserisce un nuovo reato presupposto riguardo alla corretta presentazione dei progetti di operazioni transfrontaliere

Di Maria Francesca ARTUSI

Il decreto legislativo 2 marzo 2023 n. 19 sulle trasformazioni, fusioni e scissioni societarie transfrontaliere, adottato in attuazione della direttiva Ue 2019/2121 (si veda anche “In Gazzetta il decreto sulle operazioni straordinarie transfrontaliere” di oggi), inserisce un nuovo reato presupposto per la responsabilità delle persone giuridiche (c.d. responsabilità “231”).

La citata direttiva mira a facilitare le imprese operanti nello spazio economico europeo prevedendo, tra l’altro, il rilascio di un certificato preliminare in esito alla regolare presentazione dei progetti di operazioni transfrontaliere. All’art. 2 viene però anche richiesto che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della direttiva medesima e adottino tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi.

L’art. 54 del decreto attuativo prevede, dunque, una specifica fattispecie penale relativa alle false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare, necessario per attestare il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione (art. 29 del medesimo decreto).

Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio di tale certificato, formi documenti in tutto o in parte falsi, alteri documenti veri, renda dichiarazioni false oppure ometta informazioni rilevanti può essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nei casi più gravi (che comportino la condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione) sarà anche applicabile la pena accessoria dell’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all’art. 32-bis c.p.

Il successivo art. 55 del decreto modifica in parte l’art. 25-ter del DLgs. 231/2001 dedicato ai reati societari. Oltre ad alcuni aggiustamenti formali, la disposizione comprenderà la predetta fattispecie di false od omesse dichiarazioni (nuova lettera s-ter).

In tali ipotesi – sempre che siano accertati gli ulteriori presupposti richiesti in materia di responsabilità delle persone giuridiche, tra cui in primis l’interesse e il vantaggio dell’ente – alla società potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. Può essere utile ricordare, da un lato, che l’importo di una quota va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro; dall’altro che il comma 2 dell’art. 25-ter stabilisce che la sanzione pecuniaria venga aumentata di un terzo, se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità.

L’inserimento di questa disposizione testimonia una volta di più quanto il legislatore guardi al DLgs. 231/2001 quale punto di riferimento del diritto penale dell’impresa.
Tale attenzione è confermata anche dal fatto che all’art. 30 del nuovo decreto (dedicato al certificato preliminare in caso di debiti e benefici pubblici) si stabilisce che quando dalla fusione transfrontaliera risulta una società soggetta alla legge di altro Stato, la società italiana che partecipa alla fusione, con la richiesta del certificato preliminare, è tenuta a dimostrare, mediante le pertinenti certificazioni, di non avere debiti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici.

In proposito viene precisato espressamente che rilevano anche le sanzioni amministrative pecuniarie dipendenti da reato, applicate con sentenza o decreto irrevocabile, ai sensi del DLgs. 231/2001, certificate dall’Ufficio centrale presso il Ministero della Giustizia, secondo le risultanze delle anagrafi competenti e/o del casellario giudiziario europeo.