La versione definitiva del decreto attuativo del PNRR esclude gli accordi transattivi con i creditori pubblici

Di Francesco DIANA e Antonio NICOTRA

L’art. 38 del DL 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR, in vigore dal 25 febbraio 2023, prevede alcune novità che investono la disciplina della composizione negoziata della crisi, confermando solo parzialmente quanto indicato nelle precedenti bozze del decreto (si veda “Rafforzamento di misure premiali e accordi transattivi nella composizione negoziata” del 18 febbraio 2023).

La prima novità riguarda le c.d. misure premiali di cui all’art. 25-bis del DLgs. 14/2019 e si concreta nell’ampliamento del periodo di rateizzazione – da 72 a 120 rate mensili – delle somme complessivamente dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto di imposta, IVA e IRAP, oltre accessori, che non siano ancora iscritte a ruolo.
In altri termini, è riconosciuta la possibilità di accedere ad un piano straordinario di rateizzo dell’esposizione debitoria, giustificato dall’esistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà nell’adempimento.
La premialità, senza alcuna innovazione in tal senso, non è riconosciuta automaticamente, ma richiede che l’imprenditore si attivi con istanza indirizzata all’Agenzia delle Entrate.

La natura non concorsuale della composizione negoziata (si veda “Doveri gestori a geometria variabile per l’impresa in composizione negoziata” del 30 settembre 2022) aveva accesso il dibattito (in mancanza di una chiara previsione normativa) circa la possibilità, per i creditori dell’imprenditore istante, di poter emettere note di variazione IVA ex art. 26 comma 3 bis del DPR 633/72.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del DL 13/2023, è ora riconosciuta tale facoltà in capo ai creditori interessati, a decorrere dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese dei contratti o degli accordi di cui all’art. 23 comma 1 lett. a) e c) e comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019.

Ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. e), f) e g) del DLgs. 14/2019, l’imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata, di regola, è tenuto ad allegare all’istanza di nomina dell’esperto (art. 17 comma 1 del DLgs. 14/2019) anche il certificato unico dei debiti tributari (art. 364 comma 1 del DLgs. 14/2019) e dei debiti contribuitivi e assicurativi (art. 363 comma 1 del DLgs. 14/2019), oltre alla situazione debitoria complessiva delle somme iscritte a ruolo.
Allo scopo di accelerare l’accesso alla composizione negoziata, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del DL 13/2023, è consentito all’imprenditore di depositare una dichiarazione sostitutiva (art. 46 del DPR 445/2000) con la quale attesta di “avere richiesto”, almeno 10 giorni prima dell’istanza di nomina dell’esperto, le suddette certificazioni.
Tale facoltà si applica a tutte le istanze già depositate alla data di entrata in vigore del DL 13/2023, ma ha un’efficacia limitata fino al 31 dicembre 2023.

Rispetto a quanto previsto nella bozza circolata del decreto, invece, desta perplessità l’espunzione della facoltà riconosciuta in capo all’imprenditore istante di formulare, nel corso delle trattative, una proposta di accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL (si veda “Rafforzamento di misure premiali e accordi transattivi nella composizione negoziata”, del 18 febbraio 2023).
In tal modo, in particolare, sarebbe stato possibile, al ricorrere di alcune condizioni, il pagamento, parziale o dilazionato, del debito (e relativi accessori), anche se già affidato in carico all’Agente della riscossione, sebbene a condizione che le trattative fossero in corso e si stessero svolgendo secondo correttezza e buona fede, la proposta fosse maggiormente conveniente rispetto alla liquidazione giudiziale, non vi fosse pregiudizio per gli altri creditori.

Va rilevato, tuttavia, come l’originaria formulazione della norma – comunque accolta con favore – aveva già sollevato qualche dubbio legato, tra l’altro, al ruolo dell’esperto, ai poteri del giudice e, non ultimo, alla possibile applicazione del c.d. cram down (si veda “Accordi transattivi nella composizione negoziata con vaglio giudiziario”, del 21 febbraio 2023).

La mancata previsione di tale facoltà nel testo definitivo del decreto, tuttavia, potrebbe ulteriormente favorire lo stallo della composizione negoziata, il cui poco appeal sembra doversi rintracciare anche nella scarsa consistenza delle “misure premiali”, limitate, per lo più, a mere dilazioni.
In tal senso, l’auspicio è che il legislatore possa introdurre tale norma, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dai primi commenti in dottrina, già in sede di conversione del decreto.